Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


UDIENZA DI CONVALIDA E INTERROGATORIO DI GARANZIA: SE IL REATO È DIVERSO? (Cass., sez. II, 5 marzo 2018, n. 9904) Con la pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno inteso ampliare le ipotesi in cui non sarebbe necessario procedere all’interrogatorio di garanzia dell’indagato, fornendo un’interpretazione estensiva dell’art. 294 c.p.p. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte aveva riguardo ad un soggetto tratto in arresto per il reato di tentata truffa, ove l’arresto non era stato convalidato e l’ordinanza cautelare era stata emessa non con riferimento a tale reato, bensì ad altro e diverso episodio, contestato quale truffa aggravata, commesso giorni prima dell’arresto. Dopo avere pacificamente ammesso che il caso sottoposto al vaglio di legittimità non risultava – come, in effetti, non risulta – espressamente previsto dal primo comma dell’art. 294 c.p.p., la Suprema Corte ha, tuttavia, affermato il principio per cui, qualora all’esito dell’udienza di convalida di cui all’art. 391 c.p.p., il g.i.p. emetta un’ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto al fermo o all’arresto, non è necessario un nuovo interrogatorio dell’indagato, purché nell’udienza di convalida sia stato rispettato pienamente il contraddittorio tra le parti, mediante la contestazione dell’ulte­riore imputazione e l’accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l’indagato sia stato interrogato anche sulla nuova e diversa contestazione. Secondo i giudici di legittimità, tale conclusione sarebbe in linea con la più recente giurisprudenza, orientata al rafforzamento della pienezza del contraddittorio nell’udienza di convalida ogniqualvolta l’interrogatorio reso in questa sede debba sostituire l’interrogatorio di garanzia successivo all’applica­zione della misura cautelare (vengono richiamate a tal proposito Cass., Sez. II, 5 maggio 2009 n. 24879; e Cass., Sez. II, 12 novembre 2014 n. 50768, che ha escluso la necessità di procedere all’interrogatorio di garanzia nel caso in cui la misura coercitiva sia applicata dal tribunale del riesame a seguito di appello del pubblico ministero avverso il rigetto del g.i.p.). Tale pronuncia si pone, tuttavia, in netto contrasto con un’altra, meno recente, della stessa sezione (Cass., Sez. II, 26 aprile 2001 n. 22539), che era giunta ad opposte conclusioni sulla medesima tematica. Nell’occasione, infatti, i giudici di legittimità avevano valorizzato l’autonomia dei due momenti dei quali si compone l’udienza di convalida: il primo, avente ad oggetto la verifica circa la legittimità della misura pre-cautelare; il secondo, riguardante la sussistenza dei presupposti per l’eventuale applicazione [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018