Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


LA CESSIONE DI UN CREDITO IPOTECARIO, ANTECEDENTEMENTE INSORTO, È AMMISSIBILE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ABLATIVO, SE IL CESSIONARIO DIMOSTRA LA BUONA FEDE. (Cass., sez. un., 3 luglio 2018, n.29847) La Suprema Corte è stata chiamata a decidere se il credito ipotecario antecedentemente insorto, ma ceduto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, determini di per sé uno stato di mala fede in capo all’acquirente, con conseguente inammissibilità della pretesa creditoria. La Quinta sezione penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, avendo riscontrato la presenza di due orientamenti contrastanti. Secondo un primo indirizzo, la posteriorità del credito rispetto al sequestro precluderebbe di per sé al cessionario l’ammissione del credito (Cass., sez. II, 28 marzo 2017, n. 38821; Cass., sez. II, 11 febbraio 2016, n. 7694). L’argomentazione risulta ancorata al dato letterale, poiché l’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 non prevede alcuna distinzione fra i crediti di cui si chiede l’ammissione, in base alla natura originaria ovvero derivata degli stessi. Al dato letterale si aggiunge, altresì, una lettura sistemica legata alla tendenziale preferenza dello Stato all’acquisizione dei beni oggetto di confisca, che conduce ad una interpretazione restrittiva delle condizioni che consentono il soddisfacimento dei crediti dei terzi. Un diverso orientamento interpretativo, invece, ritiene che la cessione, successiva alla trascrizione del sequestro, del credito ipotecario antecedentemente insorto, non preclude l’ammissione dello stesso. La diversa esegesi discende dall’interpretazione della medesima norma, l’art. 52 cod. antimafia che, secondo tale indirizzo, fa riferimento esclusivamente ai crediti insorti anteriormente al sequestro, con conseguente irrilevanza delle vicende successive di tali crediti e della loro cessione (Cass., sez. VI, 15 giugno 2018, n. 39368). L’estensione del requisito dell’anteriorità al sequestro anche alla cessione del credito integra una “non consentita analogia in malam partem” (Cass., sez. I, 23 novembre 2017, n. 57848). Le Sezioni Unite condividono il secondo orientamento, ritenendo che la condizione dell’anteriorità rispetto al sequestro del bene, ai fini dell’ammissione al riparto del credito assistito da garanzia sul bene confiscato, è prevista per la costituzione del credito e non anche per l’eventuale cessione dello stesso. Del resto, secondo la Suprema Corte, l’art. 52 cit. non disciplina specificatamente l’ipotesi della cessione tra i requisiti di ammissibilità del credito incidente sul bene confiscato. Le Sezioni Unite, però, individuano ulteriori argomentazioni per sostenere l’ammissibilità, in via di principio, del credito ceduto in [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018