Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le Sezioni Unite risolvono l'annosa questione in tema di am­missibilità dell'atto di appello non correlato alla decisione im­pugnata


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 22 FEBBRAIO 2017, N. 8825 – PRES. CANZIO; REL. ANDRONIO

L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

> < [Omissis]     RITENUTO IN FATTO   Con sentenza del 18 gennaio 2012 resa all’esito dì giudizio abbreviato, il Tribunale di Parma ha condannato (omissis) alla pena di un mese di reclusione e euro 50 di multa, in relazione al delitto di tentato furto pluriaggravato di un telefono cellulare (così diversamente qualificata l’originaria imputazione di furto consumato), con esclusione della contestata recidiva, applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-biscod. pen., ritenute prevalenti sulle aggravanti di cui all’art. 625, n. 2 e 7, cod. pen., ed applicazione della diminuente per il rito. Il Tribunale, dopo avere esposto le ragioni alla base della derubricazione, della concessione delle predette attenuanti con giudizio di prevalenza e dell’esclusione della recidiva, ha determinato il trattamento sanzionatorio – «visti e valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p.» – partendo da una pena base di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa e ha negato la concessione dei benefici di legge, richiamando i precedenti penali, indicati come ostativi. Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ha presentato appello, lamentando che il Tribunale, nella quantificazione della pena, avesse posto come pena-base una condanna elevata, secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ed eccessiva in considerazione delle modalità del fatto. Su tali basi, ha formulato le seguenti richieste: rideterminazione della pena in senso favorevole all’imputato; applicazione del minimo della pena; prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti; applicazione della diminuente per il rito, concessione dei benefici di legge. Con ordinanza del 24 maggio 2015, emessa d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato, rilevando che l’impugnazione constava della mera richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle modalità del fatto» e che le richieste risultavano palesemente deficitarie, sia con riferimento ad elementi oggettivi di valutazione, sia per i profili di critica rispetto alle argomentazioni del Tribunale. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la ritenuta genericità dell’atto d’appello, poiché, avendo lamentato l’eccessività della pena nonostante la derubricazione del reato e la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, non era necessaria «una esposizione lunga, prolissa e maggiormente specifica». Il difensore ha svolto poi ulteriori doglianze relative all’equivalenza tra le circostanze che – a suo dire – il Tribunale avrebbe ritenuto, e ha censurato la quantificazione della pena (che si era [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017