Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Corte costituzionale (di Francesca Delvecchio)


LA DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE FRA RAPPORTO GENITORIALE E ISTANZE PUNITIVE STATALI (C. cost., sent. 12 aprile 2017, n. 76) All’attenzione della Corte Costituzionale una questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 47-quinquies, co. 1-bis, ord. penit. nella parte in cui impedisce alle madri condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis, ord. penit. l’accesso alle modalità di espiazione della pena ivi previste. A parere del Tribunale di sorveglianza di Bari, organo rimettente, una simile preclusione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., laddove favorisce la pretesa punitiva statale ignorando le pur preminenti esigenze di tutela della maternità e del minore e disconoscendo la stessa ratio ispiratrice della detenzione domiciliare speciale, finalizzata ad ampliare la possibilità per le madri condannate a pena detentiva di espiare la pena con modalità esecutive extracarcerarie, «per meglio tutelare il loro rapporto con i figli minori e per evitare il fenomeno della “carcerizzazione degli infanti”». Nell’accogliere l’eccezione di incostituzionalità del giudice a quo, la Corte ha ricordato, innanzitutto, come questo istituto, pur partecipando alla finalità di reinserimento sociale del condannato, sia indirizzato primariamente alla tutela di un soggetto debole, quale è il minore, consentendo l'instaurazione, tra madri detenute e figli in tenera età, di un rapporto quanto più possibile “normale” (sentt. n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 350 del 2003). L’interesse del fanciullo a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, tuttavia, non si sottrae al bilanciamento con altri interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale sottesi alla necessaria esecuzione della pena. Questo bilanciamento è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore (sent. n. 17 del 2017) e filtra attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti entro i quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela. La Consulta, del resto, ha precisato «che, affinché il preminente interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve consentire che sussistenza e consistenza di queste ultime siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni» (ancora, sent. n. 239 del 2014). Ebbene, la disposizione censurata sembra proprio recare un simile automatismo laddove esclude «in assoluto le madri accomunate dall’aver subito una condanna per taluno dei delitti indicati in una disposizione (l’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975) che contiene, oltretutto, un elenco di [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 4 - 2017