Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


LA COMPETENZA A DECIDERE SULLA RICHIESTA DI MESSA ALLA PROVA PRESENTATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA (Cass., sez. I, 4 maggio 2017, n. 21324) Nel procedimento per decreto con l’atto di opposizione può essere presentata richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p. La disciplina del giudizio conseguente all’opposizione dettata dall’art. 464 c.p.p. non contempla tuttavia gli sviluppi del giudizio a seguito della richiesta di messa alla prova: non è quindi espressamente individuato il giudice competente a decidere sulla richiesta formulata dall’imputato. La Corte di cassazione, chiamata a risolvere un conflitto di competenza tra tribunale e giudice per le indagini preliminari, ha attribuito al giudice del dibattimento, e non al g.i.p, la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna (Cass., sez. I, 3 febbraio 2016, n. 25867). Secondo questo orientamento, infatti, l’art. art. 461, comma 3, c.p.p. – che individua nel giudice che ha emesso il decreto penale di condanna l’autorità giudiziaria destinataria della richiesta dell’imputato di ammissione al giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena – non è applicabile, in via analogica, alla diversa ipotesi in cui con l’opposizione al decreto penale sia stata invece formulata una richiesta di messa alla prova, in ragione della obiettiva diversità della richiesta di messa alla prova rispetto a quella di ammissione ad un rito alternativo; la mancanza di una espressa previsione in tal senso, è stata ritenuta dalla Corte di cassazione indicativa di una volontà del legislatore di attribuire, in tal caso, la competenza al giudice chiamato a definire il giudizio conseguente all’opposizione. Inoltre, poiché ai sensi dell’art. 464-sexies c.p.p. è possibile, durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’acquisizione a richiesta di parte delle prove non rinviabili e di quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato con le modalità stabilite per il dibattimento, se dovesse essere ritenuto competente il giudice delle indagini preliminari, quest’ultimo, del tutto incongruamente, «dovrebbe acquisire delle prove relativamente al giudizio che, in caso di revoca dell’ordinanza di sospensione con messa la prova, verrebbe poi ad essere celebrato, per la restante parte, dal giudice del dibattimento», con la conseguenza che, «così argomentando il legislatore avrebbe introdotto una nuova ipotesi di "incidente probatorio", ulteriormente derogando in maniera tra l’altro non espressa al principio di oralità della prova». La soluzione adottata dalla Suprema Corte in sede di conflitto viene [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 4 - 2017