Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale (di Gaetano Carlizzi)


Il saggio trae origine dall’intervento svolto al Convegno “Tra scienza e diritto: il metodo scientifico nel processo penale”, organizzato il 24 febbraio 2017 a Roma dal Laboratorio Esame Controesame e Giusto processo (Lapec). Ringrazio Vincenzo Omaggio e Giovanni Tuzet per le osservazioni e critiche rivolte a una versione precedente, che mi hanno stimolato a riflettere su aspetti che non avevo considerato.

La sentenza Cozzini, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione nel 2010, ha stabilito i principali requisiti di affidabilità delle informazioni rese dagli esperti (periti e consulenti) nel processo penale. Il presente articolo esamina contenuti e funzioni di tale regime, anche in confronto all’analoga disciplina vigente nel processo americano, e affronta alcuni interrogativi che impegneranno nei prossimi anni i giudici chiamati ad applicarlo.

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Judge 2.0 and use of specialized knowledge in criminal trial

Deciding the Cozzini case in 2010, the Italian Supreme Court of Cassation has ruled the main requirements which expert witnesses must satisfy to be considered reliable in a criminal trial. The paper investigates contents and functions of this regulation, on the one hand comparing it with the similar standard in force in the USA, on the other hand dealing with some questions about it which criminal judges must address in the next years.

INTRODUZIONE Fino a una manciata di anni fa, grosso modo alla fine del decennio scorso, la gestione delle questioni probatorie specialistiche nel nostro processo penale avrebbe potuto essere paragonata a una navigazione a vista [1]. A causa della carenza di una solida cultura extragiuridica, derivante dalla pesante impronta nozionistica e dogmatica della sua formazione, il giurista pratico, in genere, si destreggiava come poteva nelle traversate dell’accertamento scientifico o tecnico. E le non poche eccezioni che pure affioravano nei ranghi della magistratura e dell’avvocatura non bastavano a fugare l’impressione di una certa, diffusa ingenuità epistemologica dei protagonisti del rito criminale [2]. Nel 2010 sono state poste le basi per un mutamento di regime: la nota sentenza Cozzini ha messo finalmente a disposizione degli alterni timonieri della nave – pubblici ministeri, avvocati e giudici – i mezzi necessari per tracciare e mantenere le rotte più sicure. Mezzi, questi, che non consistono in un pilota automatico, e neppure in un navigatore digitale, ma in un set di carte nautiche, squadrette, bussole e compassi, attrezzi che soli consentono di avere il pieno controllo dell’itinerario. Il regime Cozzini presenta talune analogie con quello messo a punto nel 1993 dalla celebre sentenza Daubert, della Corte Suprema americana. Prima di esaminarlo, sarà dunque utile ricostruire l’origine, la costituzione e l’evoluzione di quest’ultimo, anche perché molte delle questioni di metodologia probatoria specialistica che stanno emergendo in Italia sono affrontate da tempo negli USA. L’indagine assumerà, infine, un orientamento prospettico: più che dar conto dello stato attuale dell’arte, si concentrerà su alcuni interrogativi che incomberanno sul giudice dell’avvenire, il giudice 2.0, se – com’è auspicabile – vorrà ispirarsi alla logica garantista della sentenza Cozzini.   L’ESPERIENZA AMERICANA La “testimonianza esperta” (“expert testimony”) del sistema processuale americano corrisponde alla consulenza tecnica del processo penale italiano [3]. Il suo carattere problematico può essere compendiato nel seguente interrogativo: come neutralizzare il rischio che i giurati, in genere unici legittimati a decidere se i fatti di causa siano accaduti, ma al contempo privi di una solida cultura della prova, vengano perciò tratti in inganno da chi si presenti falsamente come esperto, cioè come esclusivo conoscitore degli aspetti specialistici della controversia [4]? (SEGUE) LO STANDARD FRYE Sebbene l’interrogativo abbia aleggiato sulle Corti di giustizia americane sin dall’avvento dell’epoca industriale, esso è stato affrontato apertamente per la prima volta [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017