Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Quale futuro per l'elettronica nel processo penale? Osservazioni a margine dell'impiego della PEC per le notificazioni (di Alessandro Diddi)


Il legislatore, con una complicata stratificazione di inteventi normativi, senza ritoccare il codice di procedura penale e dopo alcuni timidi tentativi, ha reso obbligatorio l’impiego della PEC per le notificazioni degli atti.

Allo stato, l’impiego di questo nuovo strumento tecnico di tramissione delle comunicazioni è limitato ai procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello e per le notificazioni ai soggetti diversi dall’imputato, ma lo sfruttamento delle potenzialità dell’elettronica in un futuro non troppo lontano né utopistico potrebbe rivoluzionare l’in­tero processo penale.

Comunication technology and the criminal trial: the use of certified emails (PEC) as method of service

The legislator, with a complex stratification of reforms that did not concern the criminal procedure code, has made the use of the PEC for service obligatory. Presently the PEC is mandatory only before the Court and the Court of Appeal and in case of documents to be served on a person other than the accused. However, in the near future, the criminal trial process risks to be totally revolutionized by comunication technology.

 
ORGANI DELLE NOTIFICAZIONI L’impiego della posta elettronica certificata per eseguire le notificazioni nel processo penale direttamente dalle segreterie del pubblico ministero e dalle cancellerie dei giudici è stato introdotto di recente senza che ciò abbia comportato alcuna modifica del codice di procedura penale. Come noto, ai sensi dell’art. 148 c.p.p. le notificazioni, salvo che la legge disponga diversamente, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. A tale organo si affiancano l’aiutante ufficiale giudiziario, il messo conciliatore, rispettivamente previsti dagli artt. 1 e 34 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari); la polizia penitenziaria, per il caso di notificazione da eseguire nei confronti dei detenuti, nonché la polizia giudiziaria la quale, nei casi espressamente previsti, può eseguire le notificazioni. Il comma 2 dell’art 148 (come modificato dall’art. 17, comma 1, lett. b), d.l. 27 luglio 2005, n. 144 conv. in l. 31 luglio 2005, n. 155), in particolare, stabilisce che nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti [1]. Si rammenta, a tale proposito, che il comma 2-ter dell’art. 148 [2] originariamente prevedeva che nei procedimenti davanti al tribunale per il riesame il giudice potesse disporre, in caso di urgenza, che le notificazioni fossero eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica. In base all’attuale previsione dell’art. 151, comma 1 (come modificato dal d.l. 144 del 2005), invece, la polizia giudiziaria può eseguire esclusivamente le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, in luogo dell’ufficiale giudiziario, nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire [3]. Al di fuori di questi casi, nei quali le notificazioni sono eseguite da organi a ciò autorizzati, è possibile che l’autorità giudiziaria disponga che esse, anziché tramite ufficiale giudiziario, siano eseguite con mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis, c.p.p. solo qualora le notificazioni e gli avvisi siano indirizzati al difensore. Come sottolineato da taluni commentatori, «la formula, che si impernia sulla “idoneità” del mezzo tecnico utilizzato, pare alludere ad un ambito concettuale analogo a quello designato, con il garantire la conoscenza dell’atto, dall’art. 150: clausola volutamente aperta così da consentire l’adegua­men­to all’evoluzione [continua..]

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