Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Francesco Trapella)


IMMIGRAZIONE, TRATTENIMENTI E RESPINGIMENTI (Corte e.d.u., Grande Camera, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia) L’ondata migratoria successiva alla c.d. “primavera araba” ha portato migliaia di persone dai Paesi del nord Africa a quelli dell’Europa meridionale, imponendo anche all’Italia di adottare misure idonee all’accoglimento e all’identificazione dei tanti che cercavano rifugio nel nostro territorio. La vicenda ora in commento aveva luogo nel 2011: tra il 16 e il 17 settembre di quell’anno i tre ricorrenti lasciavano la Tunisia su imbarcazioni di fortuna, approdando a Lampedusa dopo un giorno di mare. Essi erano, così, collocati al Centro di Soccorso e Prima Accoglienza di Contrada Imbriacola e, dopo i necessari interventi di primo soccorso, venivano identificati. Una rivolta occorsa tra i migranti cagionava l’incendio del Centro: ciò imponeva il trasferimento degli ospiti – tra cui v’erano i tre odierni ricorrenti – dapprima al Palazzetto dello Sport di Lampedusa (20 settembre 2011) e, poi, a Palermo, a bordo di alcune navi attraccate al porto (22 settembre 2011): in particolare, il primo attuale istante veniva collocato su una nave con altre 190 persone; l’imbarcazione cui erano indirizzati gli altri due ricorrenti ospitava, invece, 150 individui. Tra il 27 e il 29 settembre 2011 i tre odierni reclamanti furono rimpatriati in Tunisia, previa loro identificazione e una volta emessi altrettanti decreti di respingimento, resi ai sensi dell’art. 10, comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. A mente della norma appena citata, l’atto operato nei riguardi dei tre ricorrenti è da considerarsi non tanto come espulsione, quanto nei termini di un respingimento alla frontiera, essendo gli interessati entrati nel territorio italiano – ed avendo potuto rimanervi – solo per ragioni di pubblico soccorso e nel limitato periodo ad esso necessario. Si tratta, insomma, della fattispecie definibile come respingimento differito. L’ora descritta situazione portava i tre ricorrenti ad adire la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 3, 5 §§ 1, 2 e 4 e 13 Cedu e dell’art. 4 del quarto protocollo addizionale alla Cedu. Sotto il profilo dell’art. 3 Cedu si censuravano le condizioni del Centro di Soccorso di Lampedusa e delle navi al porto di Palermo: si sarebbe, infatti, trattato di sistemazioni connotate da carenze igieniche e da un notevole sovraffollamento, oltre che da un endemico stato di sofferenza cagionato dall’incertez­za negli ospiti circa le loro sorti e dalla scarsità di indicazioni in ordine al proprio status. Sull’art. 5 Cedu veniva lamentato: a) il fatto che i tre istanti sarebbero stati trattenuti, sia a Lampedusa, sia a Palermo, in maniera incompatibile con i presupposti in relazione ai quali la Convenzione di Strasburgo [continua..]

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