Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'ordine europeo di indagine penale (di Angel Tinoco Pastrana)


L’ordine europeo di indagine costituisce un nuovo strumento per l’acquisizione transnazionale della prova e degli atti investigativi, permettendo il loro trasferimento attraverso un titolo giudiziale unico. La Direttiva 2014/41/UE cerca di risolvere i problemi emersi in relazione ai preesistenti strumenti di riconoscimento reciproco in materia e, allo stesso tempo, pone fine al predominio della tradizionale assistenza giudiziaria implementando aspetti fondamentali di questa, come la preponderanza dell’utilizzo della lex loci. Ciò si ripercuote direttamente sull’applicazione concreta del principio di riconoscimento reciproco; tuttavia, il mancato ravvicinamento tra le legislazioni interne degli Stati dell’UE nel settore probatorio e l’attenzione privilegiata che la Direttiva riserva ai diritti fondamentali influiscono sull’applicazione effettiva di tale principio, tanto che si può affermare di aver ripensato e perfino ristretto il suo ambito operativo. Tutto ciò incide direttamente sul modello di cooperazione giudiziaria in materia penale introdotto dalla Direttiva.

The European Investigation Order in Criminal Matters

The European Investigation Order in criminal matters constitutes a new instrument of mutual recognition for the transnational acquisition of evidence. It allows both investigative acts and the acquisition of evidence and its subsequent transfer, through a unified judicial title. The Directive 2014/41/EU tries to solve the important problems of application and effectiveness of the previous mutual recognition instruments for obtaining the evidence, and at the same time putting an end to the prevalence of judicial assistance in this field in the EU. Nevertheless it implements certain foundations of the traditional judicial assistance as the preponderance of the lex loci. This has a direct impact on its specific application of the principle of mutual recognition. The lack of legislative approximation on evidentiary matters existing in the States of the EU and the priority accorded by the Directive to the protection of fundamental rights, also directly affect the application of this principle, in such a way that we can affirm that it may have been rethought and even restricted its application. All this has a direct impact on the model of judicial cooperation in criminal matters introduced by Directive.

 
INTRODUZIONE L’ordine europeo di indagine (OEI) costituisce uno strumento di riconoscimento reciproco, istituito dalla Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (D. OEI), il cui termine di recepimento scade il 22 maggio 2017. La Direttiva introduce un titolo giudiziale unico (e “unificato”) per l’acquisizione delle prove, così come è accaduto con il primo strumento di riconoscimento reciproco, vale a dire l’arresto e la consegna di persone (mandato d’arresto europeo, MAE), che ha costituito una tappa fondamentale nella lotta contro la delinquenza transnazionale e la criminalità organizzata. L’OEI dovrebbe rappresentare un importante passo avanti nell’acquisizione della prova negli Stati dell’Unione europea e, pertanto, nella lotta contro la delinquenza transnazionale. Gli strumenti di riconoscimento reciproco fino ad oggi utilizzati per l’acquisizione della prova hanno fatto conseguire risultati deludenti, coesistendo con i tradizionali procedimenti di assistenza giudiziaria. La Direttiva è stata adottata proprio per risolvere questa situazione. Possiede un ampio spettro di applicazione, includendo gli atti di indagine, l’acquisizione delle prove, il loro trasferimento nello Stato richiedente, ed ha finalità sia investigativa che cautelare. Costituisce, pertanto, un ambizioso strumento che riconduce ad unità la frammentaria disciplina preesistente [2]. Il provvedimento europeo, inoltre, ha un’applicazione più estesa rispetto ad altri accordi in materia di acquisizione della prova, in quanto le garanzie e gli obiettivi in esso contenuti devono essere rispettati sia negli accordi bilaterali o multilaterali già esistenti tra gli Stati membri, che in quelli che potranno essere conclusi in futuro: sostanzialmente, esso introduce un quadro generale di riferimento per tutti gli Stati membri, che saranno tenuti a rispettare tutti i principi in essa contenuti in tema di acquisizione transnazionale della prova nell’UE. Il “Programma di Stoccolma – Un´Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” – sottolineò la necessità di un sistema unico, globale, di acquisizione delle prove nei procedimenti per i reati aventi dimensione transfrontaliera. In tale prospettiva il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva in commento, ritenendo che gli strumenti a disposizione costituissero un sistema frammentario e che fosse, quindi, necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco [3], tenesse conto della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria [4]. È così che il provvedimento in esame ha fornito una nuova interpretazione di tale principio – considerato “pietra angolare” della cooperazione giudiziaria, consentendo un [continua..]

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