Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le Sezioni Unite sul legittimo impedimento del difensore per grave malattia: un condivisibile, ma ancora limitato, approdo interpretativo (di Agostino De Caro)


Le Sezioni Unite hanno affrontato il tema del legittimo impedimento del difensore di fiducia affetto da una seria patologia nell’ambito del giudizio camerale di appello a seguito di rito abbreviato, affermando, per un verso, che non è necessaria l’indicazione delle ragioni per le quali non è possibile la nomina di un sostituto processuale e, per altro verso, la piena rilevanza del legittimo impedimento del difensore nel giudizio camerale di appello.

Resta, però, ancora qualche perplessità, nonostante il favorevole accoglimento dei principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità, laddove le Sezioni Unite hanno, sia pure indirettamente, ribadito la necessità di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per le quali ciò non è possibile nel caso di concomitante impegno professionale o comunque di impedimento prevedibile.

The Supreme Court definitively delivered on barrister serious illness as legitimate impediment to attend the trial: a shareable, but still limited, interpretation

The Supreme Court, exciding all previous law cases on the same matter, delivered the final judgement on barrister serious illness as legitimate impediment to attend the Court of Appeal summary procedure.

The judgement stated that it is not necessary to show up all the reasons for which is not possible the appointment of a procedural substitute. At the same time, a barrister serious illness has specific significance in the Court of Appeal summary procedure.

What has to be remarked, however, is the reference provided by the Supreme Court to the need for the barrister who can not attend the trial to appoint his substitute procedural or to indicate the reasons why it is not possible in case of concomitant professional engagement or otherwise predictable impediment.

 
LA QUESTIONE POSTA ALL’ATTENZIONE DELLE SEZIONI UNITE Le Sezioni Unite [1] sono nuovamente intervenute sul tema relativo al legittimo impedimento del difensore nel giudizio camerale (questa volta di appello, svolto a seguito di giudizio abbreviato) ed hanno affrontato, in questo ambito, anche l’ulteriore quesito riguardante la necessità di nominare un sostituto processuale allorché l’assenza sia riconducibile ad una malattia del professionista [2]. Gli argomenti trattati, pur coinvolgendo singoli aspetti della tutela difensiva, al fondo travalicano le specifiche questioni procedurali, per approdare al più generale ambito dell’effettività della difesa tecnica, alla quale, nonostante possa essere declinata in vario modo a seconda delle scansioni procedurali, va riconosciuta un’ampia valenza dal momento che essa contribuisce in modo essenziale anche (e forse soprattutto) alla realizzazione del contraddittorio. Il caso specifico sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite riguarda un giudizio di appello avanti alla Corte di Appello di Campobasso, celebrato ai sensi degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p. a seguito di rito abbreviato per i reati di cui agli artt. 455 e 640 c.p. (concluso con la condanna dell’imputato), nel­l’ambito del quale il difensore dell’imputato appellante aveva depositato un’istanza, chiedendo il rinvio dell’udienza motivato da una sua grave malattia. La Corte di appello territoriale aveva disatteso la richiesta, rilevando la mancata indicazione dell’im­possibilità di nominare un sostituto processuale per l’udienza camerale, con ciò equiparando, in sostanza, il legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale con l’impedimento derivante da grave malattia del difensore. L’opzione alla quale ha aderito la Corte territoriale è ancorata all’orientamento espresso da una parte minoritaria della giurisprudenza che ritiene, anche nel caso di malattia del professionista, necessaria la nomina del sostituto processuale ovvero, in alternativa, l’indicazione delle ragioni per le quali detta nomina non è ritenuta possibile [3]. I quesiti derivanti dal caso concreto, posti all’attenzione della Corte di legittimità, sono, quindi, due: si chiede, innanzitutto, di stabilire “se, ai fini del rinvio dell’udienza, il difensore abbia l’onere di nominare un sostituto quando l’assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato al giudice e documentato, derivi da serie ragioni di salute o da altra causa di forza maggiore”; e successivamente di verificare “se il suddetto principio di diritto si applichi anche nel giudizio camerale di appello di cui all’art. 599 comma 1”. LA NECESSARIA PREMESSA DALLA QUALE PARTIRE: L’AMPIA LATITUDINE DEL [continua..]

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