Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Legittimo impedimento del difensore e riti camerali: un passo avanti


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 3 OTTOBRE 2016, N. 41432 – PRES. CANZIO; REL. PIERCAMILLO

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, dovuto a serie ragioni di salute o ad altro evento non prevedibile, né evitabile, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina di un sostituto processuale o all’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi.

> < [Omissis]     RITENUTO IN FATTO   1. In data 19 luglio 2012, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Isernia, all’esito di giudizio abbreviato, condannava (Omissis), (Omissis) e (Omissis) per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen., previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito abbreviato, a due anni, otto mesi di reclusione e 200 euro di multa ciascuno. 2. Contro il predetto provvedimento proponeva appello il difensore degli imputati. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 7 aprile 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ribadito il giudizio di penale responsabilità, riconosceva agli imputati le circostanze attenuanti generiche e, con la già ritenuta continuazione e con la diminuente per il rito, rideterminava in un anno di reclusione e 600 euro di multa la pena inflitta a ciascuno di essi. 3. Gli imputati, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del diritto di difesa conseguente alla erronea applicazione dell’art. 484 cod. proc. pen., in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza, avanzata dal difensore di fiducia, a causa dell’impedimento a parteciparvi, tempestivamente comunicato, dovuto a malattia, sull’assunto che non erano state indicate le ragioni determinanti l’impossibilità di nominare un sostituto processuale, considerato un obbligo per il difensore. Chiedono pertanto l’annullamento dell’ordinanza di rigetto dell’i­stanza di rinvio e, di conseguenza, della sentenza impugnata. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata derubricazione del reato previsto e punito dall’art. 455 cod. pen., per il quale era intervenuta condanna, in quello di cui all’art. 457 cod. pen., avendo gli imputati ricevuto in buona fede le banconote spacciate. 3.3. Con il terzo ed ultimo motivo deducono vizio di motivazione della sentenza per manifesta illogicità in considerazione dell’incertezza circa l’effettiva esistenza della banconota ritenuta falsa. 4. La Quinta Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza del 17 dicembre 2015, depositata il 15 febbraio 2016, lo rimetteva alle Sezioni Unite sul presupposto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, illustrando le differenti tesi interpretative con riguardo al primo motivo di impugnazione, avente carattere processuale, in quanto attinente al rispetto del diritto di difesa, e pregiudiziale all’esame delle altre ragioni esposte nel ricorso. 4.1. Secondo un primo indirizzo, l’obbligo di nominare un sostituto processuale, da parte del difensore di [continua..]

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