Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Faglietti)


MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 1° APRILE 1999, N. 91, IN MATERIA DI TRAFFICO DI ORGANI DESTINATI AL TRAPIANTO E ALLA LEGGE 26 GIUGNO 1967, N. 458, IN MATERIA DI TRAPIANTO DEL RENE TRA PERSONE VIVENTI (L. 11 dicembre 2016, n. 236) La legge 11 dicembre 2016, n. 236 (G.U., Sr. gen., 23 dicembre 2016, n. 299) introduce nel codice penale la fattispecie di «Traffico di organi prelevati da persona vivente». La nuova norma, disciplinata dall’art. 601-bis c.p., è inserita fra i delitti contro la personalità individuale e punisce, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000: chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Qualora il fatto sia commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna segue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. Il presupposto per l’operatività della disposizione è che gli organi siano trattati illecitamente, ossia in violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da persona vivente. Sono punite, inoltre, dall’art. 601-bis, comma 2, c.p. con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000, due differenti condotte: l’organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi, ovvero la pubblicizzazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, di annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi. Si interviene anche sul reato di associazione a delinquere, prevedendo l’ampliamento della circostanza aggravante prevista dall’art. 416, comma 6, c.p. all’ipotesi in cui l’associazione sia diretta a commettere il nuovo delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, ovvero uno dei reati previsti dagli artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, l. 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e trapianti di organi. Infine, il provvedimento aggrava il trattamento sanzionatorio previsto dal citato art. 22-bis, comma 1, l. n. 91 del 1999 per chi svolge a scopo di lucro opera di mediazione nella donazione di organi da vivente, elevando il tetto massimo della pena a otto anni di reclusione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DEL LAVORO NERO, DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA E DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO NEL SETTORE AGRICOLO (L. 29 ottobre 2016, n. 199) La l. 29 ottobre 2016, n. 199 (G.U., Serie gen., 3 novembre 2016, n. 257), reca le disposizioni per l’in­tensificazione del contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro nero. In materia penale, i segmenti principali di intervento sono: la riformulazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il [continua..]

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