Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Nel sequestro preventivo urgente niente avviso all'indagato del diritto di nominare un difensore


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 13 APRILE 2016, N. 15453 – PRES. CANZIO; REL. AMORESANO

In caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p. non vi è obbligo di dare avviso all’indagato, presente al compimento dell’atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 norme att. c.p.p. (in motivazione la S.C. ha chiarito che il legislatore ha previsto l’avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all’art. 356 c.p.p. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell’operato della polizia giudiziaria).

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Con ordinanza in data 17 dicembre 2014, il Tribunale di Cagliari rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di G. A., indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 6 e 7, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 28 novembre 2014, di un terreno e delle opere sullo stesso realizzato, consistenti nella realizzazione di un plinto di fondazione, nella esecuzione di un tratto di strada sterrata, e nella installazione di un aerogeneratore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Il Tribunale, preliminarmente, nel disattendere l’eccezione di nullità del provvedimento di sequestro, operato a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, rilevava che l’attività eseguita dalla polizia giudiziaria non potesse formare oggetto del riesame, essendo impugnabile solo il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. dopo la convalida. Il contenuto del verbale era, comunque, utilizzabile perché integrante la notizia di reato. Secondo i Giudici del riesame, poi, ricorreva il fumus del reato ipotizzato, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, alla disciplina applicabile agli impianti eolici, fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente in ordine alle soglie ed ai criteri, ogni impianto andava sottoposto a verifica preliminare di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.). In ogni caso, anche a voler seguire la diversa interpretazione prospettata dal ricorrente, non risultava documentato che l’impianto realizzato fosse inferiore a 1 Mw. Sussisteva, infine, il periculum in mora in quanto l’esistenza stessa dell’impianto costituiva permanente pregiudizio all’assetto del territorio. Ricorre per cassazione G.A., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 324, 309 e 356 c.p.p., quest’ultimo in riferimento all’art. 114 norme att. c.p.p., nonché la mancanza di motivazione. Assume che il Tribunale non si è pronunciato sull’eccezione di nullità del verbale di sequestro preventivo eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria e di tutti gli atti successivi ad esso collegati e, quindi, anche del decreto di sequestro del G.i.p. Pur essendo inoppugnabile il decreto del giudice che convalida il sequestro preventivo d’urgenza, il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, pronunciarsi sull’eccezione di nullità, tempestivamente dedotta con la richiesta di riesame. Rileva che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore è applicabile anche al sequestro preventivo di urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria e che la nullità del [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016