Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Gli strumenti per rilevare il pre-giudizio di chi ha emesso la sentenza di patteggiamento verso il coimputato nel medesimo reato (di Lucia Iandolo)


La Corte di cassazione attesta il rilievo che ha la valutazione operata in sede di applicazione della pena su richiesta ai fini dell’imparzialità del giudice, tanto da costituire evidente motivo di incompatibilità nei procedimenti a carico dei concorrenti nel medesimo reato. Tuttavia la decisione, riconducendo la fattispecie nell’astratta sfera operativa della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. (C. cost., sent. 2 novembre 1996, n. 371) elude l’effetto concreto riconducibile all’applicazione dell’art. 37 c.p.p. innovato (C. cost., sent. 14 luglio 2000, n. 283).

Defining the tools to note when a judge has already voiced his own conviction

The decision seeks to define the needful tools to note when a judge has already voiced his own conviction. Italian Superior Court argues as having raised the assessment made by judge about a bargaining agrreement for the purpose of impartiality: this constitutes a clear reason for incompatibility in criminal proceedings against competitors in crime.

This judgement bring the case within fees of incompatibility, also raising doubts about Italian Constitution legitimacy,although it’s important to apply the legislative dictates about judge’s objection as Italian Constitutional Court has just said.

I TERMINI DELLA VICENDA Al vaglio della Cassazione, nella composizione a Sezioni unite, è sottoposta la questione relativa al­l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione in merito all’incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia già pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un coimputato, a giudicare, in un separato giudizio, gli altri concorrenti nel medesimo reato. La ricostruzione della vicenda processuale è segnata da una serie di significativi passaggi che, risolta la questione preliminare sul punto della ricusazione, si sviluppano sul tema dell’incompatibilità in merito ai relativi profili: astratto (art. 34 c.p.p.) e concreto (art. 37 c.p.p.), ed anche sulla funzione ed effettività della sentenza di applicazione della pena su richiesta. A tal fine il Collegio ripercorre le linee indicate dalla Sezione rimettente [1], in ordine a due punti: le rilevate eccezioni dei ricorrenti ed i discordanti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, nonché procedendo alla ricognizione della giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità in caso di pluralità di procedimenti. La richiamata eccezione riguarda la dichiarazione di ricusazione proposta dalla difesa nel giudizio di primo grado avverso i componenti del collegio investiti del giudizio immediato a carico di coimputati in reato associativo, avendo gli stessi giudici già emesso sentenza di patteggiamento nei confronti di uno di essi [2]. La richiesta di ricusazione si incentrava sul presupposto che, nell’applicare la pena richiesta dal coimputato, i giudici avevano «sicuramente operato una valutazione» estesa «logicamente e matematicamente» agli altri concorrenti. Sul punto, la difesa richiamava la sentenza della Corte costituzionale 371/96 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata». L’altra questione, peraltro quella che più di ogni altra ha condizionato la Sezione V nel rimettere la decisione alla Sezione collegiale, concerne i tre orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito alla situazione un “po’ troppo agitata” delle incompatibilità. Secondo il primo, anche nell’evenienza di reato a concorso necessario, il giudice che ha pronunciato sentenza di patteggiamento verso un concorrente non è incompatibile con il giudizio degli altri concorrenti, giacché il provvedimento non implica la dimostrazione in positivo della [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio