Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale (di Lorenzo Pulito)


La messa alla prova per gli adulti rappresenta una “rivoluzione culturale” prima ancora che giuridica; ad ispirarla, tuttavia, non già la volontà di realizzare un effettivo recupero sociale dell’autore del reato, quanto la necessità di deflazionare il carico giudiziario e ridurre il sovraffollamento carcerario. Ma la natura incerta dell’istituto, alcuni limiti irragionevoli alla sua fruibilità e la penuria di risorse destinate al suo funzionamento ne minano le potenzialità applicative anche in relazione a questi ultimi obiettivi. Solo un’interpretazione flessibile delle norme istitutive ed il sapiente lavoro degli operatori potranno rimediare agli ostacoli emergenti nella prassi, affinché si raggiungano non solo gli obiettivi auspicati dal legislatore, ma anche un effettivo recupero sociale dell’autore del reato ed il soddisfacimento degli interessi della vittima, nella prospettiva di un progressivo abbandono del sistema carcero-centrico e di una più ampia valorizzazione della mediazione penale e della giustizia riparativa.

Probation for adults: analysis of a new proceedings model

Probation for adults represents primarily a “cultural revolution”, even before being a judicial innovation. It was not simply inspired by the willingness to effectively recover the offender from the social point of view, but also by the need to reduce the judicial burden and minimize the prison overcrowding. Nevertheless the uncertainty of such institution, some unreasonable limitations to its usability and the lack of resources available for its enforcement undermine its applicative potential, especially in the light of the last mentioned objectives. Only a flexible interpretation of the founding laws and the wise efforts of experts could remedy the issues raising from its application. This would not only make possible the achievement of the goals intended by the legislator, but also guarantee an effective social recovery of the offender and the satisfaction of the victim, in the perspective of the progressive forsaking of a prison-centred system and a broader valorisation of the victim-offender mediation, as well as of the restorative 

PREMESSE – SOPRATTUTTO “CULTURALI” – SUL NUOVO MODELLO PROCESSUALE La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto nel sistema della giustizia penale ordinaria l’istituto della “messa alla prova” [1], già previsto da oltre un ventennio nell’ambito del processo penale minorile (artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448; art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272). L’approvazione della proposta di prevedere la messa alla prova anche per gli adulti, già da tempo presente nella riflessione della dottrina [2] e nelle aule parlamentari [3], rappresenta una “rivoluzione culturale” prima ancora che giuridica, sebbene verosimilmente dovuta non tanto ad una mutata sensibilità dell’opinione pubblica, famelica di effettività e certezza della pena, quanto alla cronica esigenza di deflazione carceraria ed all’ultimatum imposto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [4]. Si è giustamente osservato come la trasposizione del probation dalla giustizia minorile al processo penale ordinario sia figlia di una nuova premessa culturale che contrappone l’obiettivo dell’“in­clu­sione” del reo a quello della sua “reclusione”, scardinando la logica reato-pena, che, sia pure nelle variegate sequenze possibili, ha condotto nel tempo ad un’ipertrofia del sistema giudiziario penale, da cui sono conseguiti numerosi effetti distorsivi, quali il venir meno della certezza della pena in tempi ragionevoli e una crescente percezione sociale di ineffettività della sanzione [5]. La diversion dal normale corso del processo e dagli steccati, anche fisici, della risposta penale classica si prefigge lo scopo di responsabilizzare, prima che di condannare, l’autore del reato, favorendone il reinserimento sociale ed il recupero in un contesto ambientale che non è più solo quello della devianza e degli istituti di pena (fertile terreno criminogenetico), consentendo nello stesso tempo alla vittima di vedersi riparate le conseguenze del reato in maniera più rapida e senza rivivere nell’ambito del processo i patemi subiti [6]. È su queste premesse che s’incardina il secondo comma dell’art. 168-bis c.p., che delinea i contenuti del regime di messa alla prova, conferendo rilievo prioritario alle condotte riparative: «prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato». Se la [continua..]

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