Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il giudizio "rapido" spagnolo (di Ignacio Flores Prada)


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Attualmente, l’idea del giusto processo penale si concreta in un adeguato equilibrio tra efficienza e garanzie. In tema di efficienza, diventano particolarmente apprezzati i modelli processuali che si impegnano a favore del­l’agilità, della semplificazione e di una giustizia penale sviluppata in tempi ragionevoli. In questo contesto si colloca il processo rapido per reati minori introdotto dal legislatore spagnolo nel 2003. Un procedimento speciale accelerato basato fondamentalmente sull’importanza delle indagini preliminari della polizia giudiziaria, sulla concentrazione massima della fase istruttoria, e sulla “conformidad” come soluzione alternativa al dibattimento.

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The spanish speedy trial

Nowadays, the idea of due process of law is embodied in an appropriate balance between efficiency and guarantees. In the area of efficiency, can value highly procedural models that are committed to agility, simplification and a criminal justice developed in a reasonable time. In this context it must be located the speedy trial for minor offenses introduced by the Spanish Parliament in 2003. It is an especial expedited trial based on the preliminary police investigation, on the maximum concentration in the investigative judge, and on a plea bargain as an alternative to a trial.

INTRODUZIONE Nella sua struttura originaria, il codice di procedura penale spagnolo del 1882 (Ley de Enjuiciamiento Criminal, d’ora innanzi L.E.Crim.) divise i procedimenti in ordinari e speciali, distinguendo così il modo di celebrare i giudizi penali per delitti e contravvenzioni comuni, dalle regole particolari che talune cause esigevano in ragione della materia, della persona o di altre circostanze speciali. Insieme ai procedimenti ordinari per delitti e contravvenzioni, si regolarono quindi sei giudizi speciali, tra i quali figurava una procedura semplificata per i reati meno gravi per cui era necessaria un’attività investigativa semplice: il cosiddetto “giudizio per reati nei casi di flagranza” (procedimiento en los casos de flagrante delito) [1]. Questo schema procedimentale è rimasto praticamente immutato fino alla riforma introdotta dalla Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, che ha abrogato il procedimento speciale per i reati flagranti e ha introdotto un nuovo giudizio ordinario – il c.d. “giudizio abbreviato” (procedimiento abreviado) – per giudicare in via semplificata le fattispecie meno rilevanti. A seguito della riforma del 1988, il sistema di giustizia penale spagnolo prevede, dunque, tre procedimenti ordinari: un giudizio per reati gravi (procedimiento por delitos graves), che si applica alle ipotesi delittuose punite con pena detentiva superiore a nove anni ovvero a dieci anni in caso di sanzioni di diversa natura (privazione o restrizione di altri diritti); un procedimento semplificato per fattispecie di minor rilievo (procedimiento abreviado) che si applica ai reati sanzionati con pene inferiori ai nove anni di carcere, ovvero inferiori ai dieci anni in caso di sanzioni di altra natura, ed un rito per le contravvenzioni (il c.d. juicio de faltas) previsto per giudicare le infrazioni penali minori, punite con pene non detentive. Tuttavia, ben presto il giudizio abbreviato si è rivelato inefficace per giudicare rapidamente i reati meno gravi richiedenti un’attività investigativa semplice. Il significativo aumento della microcriminalità a partire dagli anni ottanta e novanta del secolo scorso, unito ad una certa rigidità formale del rito, ha indotto il legislatore ad apportare nel 1992 una modifica nello schema generale del procedimento, [2] creando all’interno del giudizio abbreviato una sorta di via semplificata, percorribile nei casi in cui l’estrema semplicità delle indagini permettesse la concentrazione dell’istruzione e la velocità della procedura. Dieci anni dopo, il legislatore ha apportato un’ulteriore modifica al rito de quo, tutt’oggi in vigore. Con la Ley 38/2002, de 24 de octubre [3], è stata soppressa la speciale “modalità accelerata” del giudizio abbreviato introdotta nel 1992, ed [continua..]

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