Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De Jure Condendo (di Marilena Colamussi)


DAI TRIBUNALI MILITARI A SEZIONI AD HOC DEI TRIBUNALI ORDINARI Apre un interessante dibattito in ordine alla semplificazione e al riassetto dell’ordinamento giurisdizionale la proposta di legge costituzionale C. 2657, a firma dell’on. D’Ambruoso e altri, in tema di “Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari”, presentata l’8 ottobre 2014 e attualmente assegnata alla Commissione Affari Costituzionali in sede referente. Il disegno di legge consta di tre articoli, dei quali i primi due incidono direttamente sulla Carta costituzionale, mentre il terzo è rappresentato da una “norma finale” utile a completare il quadro della riforma regolamentandone i profili attuativi. La principale novità consisterebbe nell’abrogazione dell’art. 103, comma 3, Cost., con la soppressione dei tribunali militari su tutto il territorio nazionale e delle rispettive corti d’appello militare (art. 2 d.d.l.). L’obiettivo è di eliminare tali giudici speciali, che attualmente sono titolari di una competenza per materia piuttosto circoscritta: in tempo di guerra secondo la giurisdizione statuita dalla legge e in tempo di pace limitatamente ai reati militari commessi da coloro che appartengono alle forze armate. Per colmare il vuoto che si creerebbe in termini di competenza per materia, la proposta di legge prevede l’istituzione, presso ogni organo giudiziario ordinario, di «una sezione specializzata per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra», da realizzare ampliando il dettato dell’art. 102, comma 2, Cost. (art. 1 d.d.l.). A completamento della riforma, l’art. 3 d.d.l. prevede una delega al Governo utile a disciplinarne i profili attuativi, tra i quali: le modalità di soppressione dei tribunali militari e del Consiglio della magistratura militare; l’istituzione delle sezioni specializzate militari presso gli organi giudiziari ordinari; i criteri e le modalità di trasferimento dei magistrati militari presso la magistratura ordinaria; le modalità di trasferimento dei dirigenti e del personale civile impiegato presso gli uffici giudiziari militari nei ruoli del Ministero della giustizia e la contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa; e, infine, la rimessione, all’autorità giudiziaria ordinaria, dei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell’esercizio della delega (in un termine utile a permettere la conclusione delle indagini ovvero delle fasi dibattimentali pendenti, specie per i delitti punibili con la pena dell’ergastolo). Significativa appare la modifica [continua..]

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