Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Impugnazione cumulativa parzialmente inammissibile e immediata declaratoria delle cause di non punibilità (di Rossella Fonti)


Chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di dichiarare, in presenza di un ricorso cumulativo ammissibile solo per un capo della sentenza, la prescrizione – maturata successivamente alla sentenza di appello – del reato oggetto di un altro capo impugnato con motivi inammissibili, le Sezioni Unite accolgono la soluzione negativa. In tal modo il Supremo Consesso recepisce e assembla le consolidate quanto discutibili conclusioni giurisprudenziali sulle due tematiche che fanno da sfondo alla risoluzione della questione, ossia la formazione del c.d. “giudicato parziale” e il rapporto tra l’inammissibilità dell’impugnazione e le cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.

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Partially inadmissible cumulative appeal and immediate declaration of causes of non-punishment enshrined in art. 129 c.p.p.

The Supreme Court called to declare the offence, object of a heading of a judgment challenged on the basis of inadmissible grounds, time barred, with reference to a cumulative appeal admissible only for a heading of the judgment, gave a negative answer.

In this way, the Supreme Court accepted the consolidated but questionable case law on two topics that were behind the question to solve: the progressive construction of “partial” res iudicata and the relationship between the inadmissibility of appeal and the immediate declaration of causes of non-punishment enshrined in art. 129 CPP

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite affrontano una questione delicata, nella quale si sommano e si intrecciano due tematiche oggetto di risalenti e accesi dibattiti interpretativi: da un lato, le interrelazioni tra i diversi capi della sentenza oggettivamente complessa ai fini dell’impugnazione e del giudicato e, dall’altro lato, il rapporto tra la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. La vicenda da cui la quaestio iuris trae origine può essere così sintetizzata. Avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per due distinti reati di falsa testimonianza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione adducendo, tra l’altro, la mancata declaratoria della prescrizione di entrambi i reati da parte del giudice di secondo grado. La Sezione assegnataria del ricorso, nel riscontrare che effettivamente il reato di cui al capo B si era prescritto durante lo svolgimento del giudizio d’appel­lo, riteneva, in linea con l’assunto secondo cui l’omessa pronuncia della maturata prescrizione integra un error in iudicando deducibile in sede di legittimità [1], ammissibile e fondata la censura in relazione al capo in questione. Quanto al capo A, venivano invece giudicati inammissibili per manifesta infondatezza tutti i motivi proposti, incluso quello con cui ci si doleva della mancata declaratoria della prescrizione del reato; a quest’ultimo proposito, la Cassazione rilevava che in ordine a tale reato la causa estintiva si era verificata – contrariamente all’assunto dell’impugnante – non prima, ma successivamente alla definizione del giudizio di secondo grado. L’esito della vicenda sarebbe stato piuttosto scontato, per i giudici di legittimità, là dove il ricorso avesse avuto ad oggetto solo il reato di cui al capo A: secondo un granitico orientamento giurisprudenziale l’inammissibilità del ricorso per cassazione (anche per manifesta infondatezza dei motivi), non consentendo l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, impedisce la declaratoria della prescrizione intervenuta dopo la sentenza d’appello [2]. Senonché, l’immediato approdo a tale epilogo era ostacolato, nel caso di specie, dalla peculiarità di essere al cospetto di un’impugnazione cumulativa che risultava ammissibile in ordine ad un diverso capo della sentenza oggettivamente complessa. Si trattava, in definitiva, di stabilire se la richiamata conclusione giurisprudenziale sull’(in)ope­ratività della declaratoria ex art. 129 c.p.p. dovesse essere rimodulata, nel caso di ricorso cumulativo parzialmente ammissibile, in ragione della eventuale “contaminazione positiva”  [3] tra le [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017