Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il vulnus al diritto di difesa derivante dall'obbligo professionale di segnalare le c.d. operazioni sospette (di Alessandro Diddi)


La legge in materia di antiriciclaggio obbliga i professionisti non solo a svolgere indagini sui propri clienti prima di assumere l’incarico, al fine di evitare di fornire un inconsapevole contributo ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ma, nei casi di sospetto, anche a segnalarli alle competenti autorità di vigilanza.

In relazione a tali adempimenti, il sistema, con apposite previsioni, salvaguardia il segreto, presupposto ineliminabile nel rapporto tra cliente e professionista, solo nel caso in cui questo si svolga in ambito giudiziario.

Tali disposizioni, tuttavia, non sembrano aver considerato le figure ausiliarie alle quali il professionista incaricato di assistere il cliente in ambito giudiziario potrebbe rivolgersi (consulenti tecnici), i quali vengono così a trovarsi nella condizione di dover trasmettere agli organi di vigilanza notizie funzionali all’esercizio del diritto di difesa.

The reporting requirements charged to indipendent legal professionals according to the anti-money-laundering provisions greatly reduces the rights of defence

The anti-money laudering law introduces an investigative requirements to be accomplished by indipendent legal professionals. These professionals are also subject to reporting requirements, as there is the great risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity.

The only derogations from those measures – granted for activities covered by professional confidentiality, in order to safeguard the existence of a meaningful defence, rather than a sham one – are provided in the judicial field, with the exclusion of of the party’s technical consultancy.

 

LA PROBLEMATICA Il fenomeno della immissione di denaro e di beni derivanti da attività criminose nei circuiti economici ha assunto nel corso degli anni proporzioni impressionanti ed ha creato autentiche distorsioni nell’e­conomia di mercato [1]. Da diversi anni ormai, soprattutto spinto dalla necessità di attuare impegni derivanti dagli input comunitari, il legislatore ha introdotto meccanismi sempre più sofisticati ed ha individuato categorie sempre più estese di soggetti che li devono adottare, allo scopo di prevenire il fenomeno della immissione di denaro proveniente da attività delittuose in ambiti apparentemente legittimi. La prima iniziativa attraverso la quale si è proceduto alla armonizzazione degli strumenti di contrasto alla criminalità economica è costituita dalla Direttiva 91/308/CE [2], destinata ad incidere sull’attività degli enti creditizi e finanziari considerati come principale veicolo per le attività di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Ad essa ha fatto seguito la Direttiva 2001/97/CE (recepita dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56), con la quale, tra l’altro, sono stati estesi anche ai professionisti taluni adempimenti previsti dalla precedente Direttiva [3] e, quindi, le Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE [4] (recepite con d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [5]). La Direttiva 2005/60/CE, attualmente in vigore, detta misure di prevenzione e contrasto del crimine finanziario per tutelare i mercati e gli intermediari che vi operano dai rischi di illecite infiltrazioni. Essa, in concreto, ha introdotto numerosi e significativi adempimenti, anche di natura formale, dei quali è destinataria un’ampia platea di soggetti (c.d. “soggetti obbligati”). Si tratta di intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11 del d.lgs. n. 231/2007), revisori (cfr. art. 13 in relazione all’art. 161 T.U.F.) e altri operatori non finanziari (di cui all’elenco contenuto nell’art. 14), nonché una serie di professionisti individuati (ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 231/2007) nei soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel­l’albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti una serie di attività (quali il [continua..]

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