Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


 POTERI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IN CASO DI GENERICITÀ O INDETERMINATEZZA DELL’IMPUTA­ZIONE (Cass., sez. VI, 8 giugno 2016, n. 23832) L’art. 429 c.p.p. contempla, tra i requisiti formali del decreto che dispone il giudizio, l’enunciazione “in forma chiara e precisa” del fatto contestato e sanziona con la nullità del decreto il difetto di determinatezza o l’insufficienza dell’imputazione. Secondo un orientamento giurisprudenziale il giudice del dibattimento che ravvisi la genericità o l’indeterminatezza dell’imputazione, prima di dichiarare la nullità del decreto di citazione, deve chiedere al pubblico ministero di precisare o integrare la contestazione. In mancanza di questa sollecitazione, l’ordinanza con la quale si dichiara la nullità dell’atto e si dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, è da ritenersi abnorme per la sua attitudine a determinare una indebita regressione del procedimento (Cass., sez. III, 20 settembre 2013, n. 38940; Cass., sez. III, 14 ottobre 2013, n. 42161; Cass., sez. III, 28 gennaio 2014, n. 3742; Cass., sez. I, 24 settembre 2014, n. 39234). Tale giurisprudenza richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Battistella secondo cui «è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla» (Cass., sez. un., 1° febbraio 2008, n. 5307): sebbene il principio sia dettato per l’udienza preliminare, tale regola non può che estendersi anche al caso in cui la indeterminatezza della imputazione venga rilevata in dibattimento. Infatti – sottolinea questa giurisprudenza – in entrambi i casi è identica la limitazione per l’imputato della possibilità di difendersi a fronte di una imputazione dal contenuto incerto, come identica è l’esigenza di ragionevole durata del processo per soddisfare la quale è necessario che non venga adottata una declaratoria di nullità, se prima non si svolge l’attività necessaria a rimuovere la causa di nullità, vale a dire l’invito al PM alla precisazione dell’accusa. La sentenza in esame, al contrario, afferma che il giudice del dibattimento debba dichiarare la nullità del decreto di citazione per genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, quando la ritenga sussistente, senza alcuna previa sollecitazione di precisazioni rivolta al pubblico ministero. Secondo questo orientamento, le argomentazioni a sostegno della pronuncia delle Sezioni Unite Battistella, svolte con riferimento alla udienza preliminare, non possono essere estese al diverso contesto [continua..]

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