Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sulla revoca e la modifica del DASPO provvede il G.i.p.


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 15 GIUGNO 2016, N. 24819 – PRES. FIALE; REL. MENGONI

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, sulla richiesta di revoca o di modifica del provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione di cui all’art. 6, comma 2, l. 13 dicembre1989, n. 401 decide il giudice per le indagini preliminari già, a suo tempo, investito della convalida del provvedimento medesimo.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Con ordinanze del 4/11/2014 e 15/11/2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze rigettava le istanze proposte da D.S.F. volte ad ottenere la revoca dell’obbligo di presentazione presso i Carabinieri disposto con provvedimento del Questore – convalidato dallo stesso G.i.p. – ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6; rilevava il Tribunale che, nell’ambito della procedura di cui alla norma citata, l’intervento del Giudice è limitato alla fase della convalida di cui al comma 3 – come peraltro confermato dalla lettera dei commi 2 ed 8-bis della medesima previsione, nonché dalla giurisprudenza di questa Corte – sicché la revoca della misura può esser richiesta soltanto all’autorità amministrativa. 2. Propone ricorso per cassazione il D.S., a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 5 e, in subordine, invocando la questione di costituzionalità. Premesso che l’obbligo di presentazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, costituisce pacificamente una misura di prevenzione, non dovrebbe esser negato all’interessato il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenerne la revoca in fase di esecuzione; quel che è previsto, invece, con riguardo a tutte le altre misure della stessa natura, comprese quelle disposte nei confronti di indiziati di appartenere a consorterie mafiose. D’altronde, qualora si ritenesse che il potere di revoca dell’obbligo spetti al solo Questore, l’interessato sarebbe costretto a rivolgersi al magistrato amministrativo ogniqualvolta questi non risponda alla relativa istanza, dovendo così sostenere elevate spese; e comunque, anche a fronte di un provvedimento, lo stesso non avrebbe diritto a sottoporlo ad un controllo giurisdizionale, così restando “ostaggio” dell’autorità di Polizia anche per anni, fino ad un massimo di 8. Ne deriverebbe che l’art. 6, comma 5 – che prevede revoca e modifica dell’obbligo – dovrebbe esser interpretato nel senso di assegnare al solo Giudice detto potere, non già al Questore; pena la palese violazione di numerosi precetti costituzionali (artt. 3, 13, 24, 25 e 102), in ordine ai quali, in subordine, si invoca la proposizione della relativa questione di legittimità. 3. Con requisitoria scritta del 6/7/2015, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, trattandosi di provvedimento avverso il quale non è previsto il ricorso per Cassazione.   CONSIDERATO IN DIRITTO   4. Il ricorso è fondato. La L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5, stabilisce che il divieto di cui al comma 1 (avente ad oggetto l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonché [continua..]

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