Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Termini per eccepire la nullità dell'alcooltest se è omesso l'avviso della facoltà di assistenza difensiva


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2015, N. 5396 – PRES. SANTACROCE; EST. CONTI

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’art. 180 e art. 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

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[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Nelle prime ore del giorno 1 febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponevaOmissis, conducente di un'autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/l. Essendo emersi estremi del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, (C.d.S.), gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, che procedeva a iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 8 novembre 2011. Con memoria depositata il 30 novembre 2011 presso la Procura della Repubblica, l'avv. Omissis, difensore di fiducia nominato dal Omissis in data 9 novembre 2011, eccepiva la nullità, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria procedente della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione allo svolgimento di un atto urgente e indifferibile quale la sottoposizione all'esame alcoolimetrico. In data 14 dicembre 2011, il Procuratore della Repubblica depositava richiesta di emissione di decreto penale di condanna in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, contestata al Omissis per avere circolato alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, con i tassi sopra indicati, in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 21 dicembre 2011, emetteva decreto di condanna alla pena di 23.500 euro di ammenda, di cui 22.500 in sostituzione di 90 giorni di arresto, notificato al difensore il 10 febbraio 2012. L'avv. Omissis depositava in data 28 dicembre 2012 ulteriore memoria difensiva, con la quale, tra l'altro, ribadiva l'eccezione di nullità a suo tempo dedotta. A seguito di opposizione al predetto decreto, proposta tempestivamente il 23 febbraio 2012 dal predetto difensore del Omissis, il medesimo G.i.p. disponeva procedersi a giudizio immediato. In dibattimento, alla udienza dell'11 novembre 2013, il difensore dell'imputato reiterava l'eccezione di nullità dell'esame alcoolimetrico. Ritiratosi in camera di consiglio, il Tribunale emetteva ordinanza con la quale, rilevato che dagli atti non risultava essere stato effettuato al Omissis da parte della p.g., al momento della sottoposizione dello stesso all'esame alcoolimetrico, da ritenere atto indifferibile e urgente, l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; che da ciò derivava una nullità a regime intermedio; che tale nullità era stata tempestivamente dedotta nella memoria difensiva del 30 novembre 2011; tutto ciò rilevato e premesso, dichiarava la nullità [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015