Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Letture per sopravvenuta impossibilità di ripetizione e regole di valutazione


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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 9 GENNAIO 2015, N. 509 – PRES. PETTI; REL. GALLO

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Alla luce delle ultime evoluzioni della giurisprudenza della Corte e.d.u. (e, in particolare della sentenza della Grande Chambre del 15 dicembre 2011 nel caso Tahery-Al Khawaja c. Gran Bretagna), la condanna dell’imputato può basarsi anche su dichiarazioni non ripetute in dibattimento, qualora sussistano contestuali garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità del procedimento nel suo insieme. A loro volta, tali garanzie consistono nella necessaria valutazione di tutti gli elementi ulteriori desumibili dal quadro probatorio.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Con sentenza in data 23/1/2014, la Corte di appello di [omissis], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [omissis], in data 28/1/2013, dichiarati prescritti alcuni reati, riduceva la pena inflitta a G.D., rideterminandola in anni cinque, mesi due di reclusione ed € 2.400,00 di multa per i residui reati di estorsione (in danno di G.A.), nonché di usura (ai danni di M.C.M. – capo 5 – e di B.M. – capo 12); confermava la condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione inflitta a C.G. per il reato di corruzione di pubblico ufficiale per atti contrari ai doveri d’ufficio. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso C.G. personalmente e G.D. per mezzo del suo difensore di fiducia. 4. C.G. solleva due motivi di ricorso con i quali deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato. Quanto al primo motivo deduce che nella fattispecie non sussistono gli estremi del reato in quanto gli stessi giudici del merito hanno riconosciuto che non vi è prova di protesti effettuati in ritardo in quanto la C. ha sempre pagato la cambiali che le venivano presentate. Quanto al secondo motivo eccepisce che la decorrenza della prescrizione deve essere collocata al 31/1/2006, data della perquisizione effettuata nell’ufficio UNEP del Tribunale di Lecco, in quanto a partire da tale data il D.N. veniva dispensato dalla gestione delle levate di protesto dei titoli cambiari e dai pignoramenti mobiliari ed immobiliari. 5. G.D. solleva sei motivi di ricorso con i quali deduce: 5.2 Inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, G.A., ex art. 512 cod. proc. pen., non potendosi considerare imprevedibile il decesso dello stesso, trattandosi di persona anziana.   [Omissis]   CONSIDERATA IN DIRITTO   5. È manifestamente infondato anche il secondo motivo in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa in sede di denuncia/querela. Nel caso di specie il Tribunale di [omissis]ha acquisito (ed utilizzato) la denuncia/querela ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. essendo deceduto, il G. nelle more del giudizio. Orbene, non v’è dubbio che per definizione la morte di qualunque persona sia un evento certus an ma incertus quando. La Corte territoriale ha respinto l’analoga eccezione sollevata con i motivi d’appello, osservando che, sebbene il soggetto fosse in età avanzata, al momento della presentazione della denuncia non segnalava alcuna condizione così gravemente patologica e degenerativa, da far presagire e considerare imminente un simile evento. Tali considerazioni in fatto, che non possono essere oggetto di diverso apprezzamento in sede di legittimità, giustificano il giudizio di non [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015