Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte Costituzionale (di Alessia Ester Ricci)


LA CONFISCA «IN ASSENZA DI CONDANNA» TRA PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49) La Corte costituzionale (sentenza 26 marzo 2015, n. 49) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione promossa dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, con ordinanza del 17 gennaio 2014 e dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con ordinanza del 20 maggio 2014, nella parte in cui, in forza dell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, tale disposizione «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». I giudici rimettenti reputano che, per effetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia (ric. n. 17475 del 2009), la norma impugnata abbia assunto il significato che è preclusa la confisca dei beni quando non viene pronunciata una condanna per il reato di lottizzazione abusiva. La misura non potrebbe perciò essere più adottata quando il reato è prescritto, e nonostante sia stata, o possa venire, incidentalmente, accertata la responsabilità personale di chi è soggetto alla confisca. I rimettenti osservano che simile indirizzo, non univoco nella giurisprudenza europea, si pone in conflitto con una linea di tendenza legislativa volta a prevedere ipotesi di «confisca senza condanna» (direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE); tuttavia, esso, promanando dalla Corte di Strasburgo, andrebbe in ogni caso recepito. Da ciò discenderebbe un contrasto con gli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., in quanto tale assetto determinerebbe una forma di iperprotezione del diritto di proprietà, nonostante il bene abusivo non assolva ad una funzione di utilità sociale (artt. 41 e 42 Cost.), con il sacrificio di principi costituzionali di rango costituzionalmente superiore, ovvero del diritto a sviluppare la personalità umana in un ambiente salubre (artt. 2, 9 e 32 Cost.). Nel ritenere inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione e dal Tribunale ordinario di Teramo, la Corte costituzionale reputa che le argomentazione addotte a sostegno della stessa si fondano su un duplice, erroneo presupposto interpretativo. I giudici rimettenti, infatti, pur divergendo in ordine agli effetti che la sentenza Varvara dovrebbe produrre nell’ordinamento giuridico nazionale, sono convinti che con tale pronuncia la Corte e.d.u. abbia enunciato un principio di diritto tanto [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015