Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI VISITA A PERSONE AFFETTE DA HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (L. 16 APRILE 2015, N. 47) La l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U., Sr. gen., 23 aprile 2015, n. 94), entrata in vigore l’8 maggio 2015, interviene su svariate disposizioni del libro IV c.p.p., proseguendo l’eterogeneo cammino di riforme che si sono susseguite in questi anni in materia di misure cautelari personali (al riguardo, A. Scalfati, Legislazione “a pioggia” sulle cautele ad personam: l’effervescente frammentarietà di un triennio, in questa Rivista, 2014, n. 6, p. 1). È noto, infatti, che il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto, n. 117, aveva già modificato l’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. con l’introduzione del divieto di applicare la custodia in carcere a fronte di una valutazione prognostica del giudice sulla pena da irrogare non superiore a tre anni (in argomento, C. Pansini, Novità legislative interne, in questa Rivista, 2014, n. 6, p. 12). Precedentemente, l’art. 280, comma 2, c.p.p. era stato novellato dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 94), che aveva innalzato il limite minimo necessario per la custodia cautelare da quattro a cinque anni, lasciando la possibilità di ricorrere alla misura inframuraria per il reato di finanziamento illecito dei partiti, di cui all’art. 7, l. 2 maggio 1974 n. 195 (punito con la reclusione fino a quattro anni). Si innesta, in tale variegato panorama normativo, la legge in commento, il cui intento riformatore è quello di trovare una concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario, coerentemente alle sentenze della Corte e.d.u., 9 ottobre 2013, Torreggiani c. Italia e della Corte costituzionale 9 ottobre 2013, n. 279 (al riguardo, V. Pazienza, Rel. n. III/03/2015, 6 maggio 2015, www.cortedicassazione.it). In tale direzione si orientano, da un lato, le modifiche apportate all’art. 274 c.p.p. concernenti i pericula legittimanti l’applicazione di una misura cautelare personale; dall’altro, le disposizioni relative alla presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, ai sensi dell’art. 275, comma 3, c.p.p. Si interviene, inoltre, sulla motivazione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari, che, ai sensi dell’art. 292 c.p.p., deve contenere anche “l’autonoma valutazione” da parte del giudice degli indizi, delle esigenze cautelari, degli elementi forniti dalla difesa e dell’inadeguatezza della misura cautelare. Altrettanto incisive sono alcune modifiche in tema di misure interdittive, con specifica attenzione ai termini di durata massima delle [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015