Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Marina Troglia)


LA RATIFICA DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE FRA ITALIA E CINA La legge 29 aprile 2015, n. 64 (in G.U., 19 maggio 2015, n. 114) autorizza il nostro Paese alla ratifica ed esecuzione del Trattato stipulato a Roma, il 7 ottobre 2010, fra Italia e Repubblica popolare cinese in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale (v. M. D’Aiuto, De jure condendo, in questa Rivista, 2013, 3, pp. 13-14). La Repubblica popolare cinese non è parte – né ha inteso aderirvi come Stato terzo – della Convenzione del Consiglio d’Europa in materia di assistenza giudiziaria, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. Si prosegue, così, nello sviluppo delle intese bilaterali (in materia v. M. Pisani, L’assistenza giudiziaria internazionale, in Nuovi temi e casi di procedura penale internazionale, Milano, 2007, p. 33 e ss.), con cui gli Stati si impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria, nell’ottica di un generale rafforzamento della cooperazione in materia penale, sulla base del “reciproco rispetto della sovranità, dell’uguaglianza e del mutuo vantaggio” (v. Preambolo del Trattato). Questo accordo segna un importante passo in avanti nel contesto degli strumenti finalizzati alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione tra Italia e Stati non appartenenti al Consiglio d’Europa. Gli sviluppi spesso si verificano fra sistemi giuridici non omogenei (peraltro, con la Cina erano stati sottoscritti il 7 ottobre 2010 due trattati, di estradizione e cittadinanza, e ne dava notizia D. Vigoni, in questa Rivista, 2011, 1, p. 11; con riferimento ai fattori che hanno condotto allo sviluppo di accordi bilaterali, v. E. Zanetti, Recenti convenzioni internazionali in tema di cooperazione giudiziaria, in Legislazione pen., 2010, p. 103 e ss.), nel solco di un rafforzato impegno comune che non risulta limitato alle previsioni del Trattato ma che, come il medesimo precisa, “non impedisce alle Parti di concedersi reciproca assistenza conformemente ad altri accordi internazionali applicabili o alla legislazione nazionale” (art. 20). Il Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale fra Italia e Cina si compone di 22 disposizioni ed è redatto in lingua italiana, cinese ed inglese con la precisazione per cui, in caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese. La durata dell’accordo è indeterminata, ma si fa salva la possibilità, per ognuna delle due Parti, di recedere in qualsiasi momento, purché sia fornita comunicazione scritta all’altra, per via diplomatica; il Trattato cesserà di avere effetto dopo 180 giorni dalla data di comunicazione della denuncia (art. 22, par. 3). Si precisa, inoltre, che il Trattato concerne le richieste di assistenza trasmesse dopo la sua entrata in vigore, anche laddove “gli atti o le [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015