Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Acquisizione di dati telefonici e prova documentale


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 25 OTTOBRE 2017, N. 49016 – PRES. VESSICHELLI; REL. SCORDAMAGLIA

La trascrizione delle registrazioni di conversazioni effettuate sulla chat whatsapp, operata da uno degli interlocutori, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può disporre a fini probatori, trattandosi di una prova documentale; l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione, perché occorre controllare l’affidabilità della prova stessa.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO   1. La difesa di (omissis), imputato del delitto di atti persecutori commesso in danno della ex fidanzata minorenne (omissis), ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta, che ha confermato quella di condanna inflittagli, all’esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Gela. 2. Nell’atto di impugnazione articola tre ragioni di censura, enunciate nei limiti imposti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Denuncia, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione all’art. 612-bis cod. proc. pen. e agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., e il vizio argomentativo, sub specie di motivazione apparente, avendo il giudice di appello sostanzialmente omesso di rispondere alle specifiche censure difensive che attingevano la scarsa attendibilità della persona offesa, la quale era tutt’altro che vittima della persecuzione dell’imputato, posto che con questi aveva continuato ad intrattenere rapporti affettuosi anche dopo averlo denunciato, come dimostrato dalla trascrizione delle conversazioni svoltesi sul canale informatico denominato ‘whatsapp’, erroneamente non acquisite agli atti del processo. Lamenta, inoltre, che le plurime ragioni di riserva quanto alla complessiva credibilità della parte offesa avrebbero dovuto suggerire alla Corte territoriale la riconduzione dei nei fatti nello sche­ma dei delitti di ingiuria e di diffamazione. 2.2. Prospetta, altresì, il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 185 cod. pen., ed il corrispondente vizio argomentativo, essendo venuta meno la Corte territoriale all’obbligo di motivare congruamente sulla esistenza e sulla quantificazione del danno morale conseguente al delitto, determinato per via di mera congettura; non era stato, infatti, provato neppure l’evento del delitto di atti persecutori, poiché difettava l’evidenza di quegli elementi sintomatici dai quali la dimostrazione del turbamento psicologico complessivamente cagionato alla vittima normalmente è desunta. 2.3. Deduce, infine, il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 133 cod. pen., e il vizio di motivazione, perché, sebbene fossero state concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, la pena in concreto inflitta divergeva dal minimo edittale. 3. Con memoria depositata all’odierna udienza, per mano del sostituto processuale, il difensore della parte civile, Avv. (omissis), ha illustrato le ragioni che dimostrerebbero l’infondatezza di tutti i rilievi avanzati dal ricorrente avverso la sentenza impugnata e ne ha, pertanto, chiesto il rigetto.   CONSIDERATO IN DIRITTO   Il ricorso è infondato. 1. Ribadito che il controllo del [continua..]

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Fascicolo 3 - 2018