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Acquisizione di dati telefonici e prova documentale

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 25 OTTOBRE 2017, N. 49016 - PRES. VESSICHELLI; REL. SCORDAMAGLIA

La trascrizione delle registrazioni di conversazioni effettuate sulla chat whatsapp, operata da uno degli interlocutori, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può disporre a fini probatori, trattandosi di una prova documentale; l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del supporto - telematico o figurativo - contenente la menzionata registrazione, perché occorre controllare l’affidabilità della prova stessa.

 

[Omissis]

RITENUTO IN FATTO

 

1. La difesa di (omissis), imputato del delitto di atti persecutori commesso in danno della ex fidanzata minorenne (omissis), ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta, che ha confermato quella di condanna inflittagli, all’esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Gela.

2. Nell’atto di impugnazione articola tre ragioni di censura, enunciate nei limiti imposti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Denuncia, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione all’art. 612-bis cod. proc. pen. e agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., e il vizio argomentativo, sub specie di motivazione apparente, avendo il giudice di appello sostanzialmente omesso di rispondere alle specifiche censure difensive che attingevano la scarsa attendibilità della persona offesa, la quale era tutt’altro che vittima della persecuzione dell’imputato, posto che con questi aveva continuato ad intrattenere rapporti affettuosi anche dopo averlo denunciato, come dimostrato dalla trascrizione delle conversazioni svoltesi sul canale informatico denominato ‘whatsapp’, erroneamente non acquisite agli atti del processo. Lamenta, inoltre, che le plurime ragioni di riserva quanto alla complessiva credibilità della parte offesa avrebbero dovuto suggerire alla Corte territoriale la riconduzione dei nei fatti nello sche­ma dei delitti di ingiuria e di diffamazione.

2.2. Prospetta, altresì, il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 185 cod. pen., ed il corrispondente vizio argomentativo, essendo venuta meno la Corte territoriale all’obbligo di motivare congruamente sulla esistenza e sulla quantificazione del danno morale conseguente al delitto, determinato per via di mera congettura; non era stato, infatti, provato neppure l’evento del delitto di atti persecutori, poiché difettava l’evidenza di quegli elementi sintomatici dai quali la dimostrazione del turbamento psicologico complessivamente cagionato alla vittima normalmente è desunta.

2.3. Deduce, infine, il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 133 cod. pen., e il vizio di motivazione, perché, sebbene fossero state concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, la pena in concreto inflitta divergeva dal minimo edittale.

3. Con memoria depositata all’odierna udienza, per mano del sostituto processuale, il difensore della parte civile, Avv. (omissis), ha illustrato le ragioni che dimostrerebbero l’infondatezza di tutti i rilievi avanzati dal ricorrente avverso la sentenza impugnata e ne ha, pertanto, chiesto il rigetto.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.

1. Ribadito che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito si traduce in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla “resistenza” logica del ragionamento del giudice alle censure formulate contro di essi, essendo suo precipuo compito quello di verificare che i detti provvedimenti rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iterlogico seguito per giungere alla decisione, va rilevato che la doglianza articolata con il primo motivo, pur ammantandosi delle forme della violazione di legge - per omessa motivazione o per violazione delle regole di valutazione della prova -, mira, nella sostanza, a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Operazioni, queste, non solo in assoluto non consentite alla Corte di legittimità, ma che, nel caso scrutinato, si appalesano del tutto fuor di luogo, i denunciati errores in procedendo essendo in radice esclusi in presenza di una motivazione completa e razionalmente appagante.

2. Va giudicata ineccepibile la decisione della Corte territoriale di non acquisire la trascrizione delle conversazioni svoltesi sul canale informatico denominato ‵whatsapp′, tra l’imputato e la parte offesa il 2 gennaio 2014, che la difesa dell’imputato avrebbe voluto versare agli atti del processo a riprova della inattendibilità della persona offesa, che aveva sostenuto che la relazione con l’imputato si era interrotta nell’ottobre 2013.

Deve, infatti, osservarsi che, per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l’art. 234, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (in tema di registrazione fonica cfr. Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256), l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acqui­sizione del supporto - telematico o figurativo - contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 - dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624): tanto perché occorre controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato.

3. Aspecifica è, poi, la deduzione con la quale è richiesta la riconduzione dei fatti ascritti all’imputato entro gli schemi normativi di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen. Il collegio di appello, con motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità perché riferita alla valutazione delle prove e perché condotta secondo criteri logicamente condivisibili, ha, infatti, dato atto della ricorrenza nel caso censito di molestie continue, collegate tra loro e finalizzate alla persecuzione della vittima.

4. Va, poi, rilevata la genericità della doglianza formulata dalla difesa del ricorrente in ordine alle determinazioni assunte dai giudici di merito circa il risarcimento disposto in favore della parte offesa per effetto della commissione del delitto di atti persecutori, essendo stato chiarito, con motivazione congrua e logicamente adeguata, come l’importo liquidato in favore della costituita parte civile fosse stato determinato in via equitativa, in ragione della reiterata e caparbia incursione dell’imputato nella vita privata della parte offesa - peraltro più vulnerabile perché minorenne -, tale da averle cagionato un turbamento psicologico ed una destabilizzazione esistenziale - di cui si dà atto nella relazione psicologica a firma della Dott.ssa (omissis) menzionata nella sentenza impugnata - integranti gli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis cod. pen. Tanto risulta conforme alla regula iuris, desumibile dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Baldini e altri, Rv. 257123; Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371).

5. Non ha pregio, infine, la censura avente ad oggetto la presunta antinomia esistente tra la concessione all’imputato delle circostanze generiche in regime di prevalenza ed il mancato attestarsi della pena in concreto inflitta sul minimo edittale. È principio nomofilattico incontrastato quello secondo cui è legittima la decisione con cui il giudice di merito determini la pena base distaccandosi dal minimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, non sussistendo un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi, e non implicando necessariamente, di conseguenza, l’applicazione delle attenuanti generiche un giudizio di non gravità del fatto reato (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009 - dep. 29/03/2010, Migliazza, Rv. 246887). Donde la correttezza della decisione censurata che, pur avendo riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche, non ha fissato la pena base nel minimo edittale per la particolare gravità del caso e per la negativa personalità del reo.

6. Le superiori considerazioni conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, da versare in favore dell’erario in virtù dell’ammis­sione della parte civile stessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla P.C., liquidate in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, da versare in favore dell’erario.

In caso di diffusione del presente provvedimento dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

 

[Omissis]