Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Potere istruttorio d'ufficio del giudice e prove inutulizzabili


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I, SENTENZA 26 GIUGNO 2014, N. 27879 – PRES. GIORDANO; REL. MAGI

Non è consentito l’esercizio del potere istruttorio ex officio, di cui all’art. 507 cod. proc. pen., al fine di recuperare al fascicolo del dibattimento un atto ontologicamente irripetibile del medesimo procedimento (nella specie, intercettazione telefonica) dichiarato inutilizzabile a causa del suo omesso deposito ai sensi degli artt. 415 bis e 416 del codice di rito.

[omissis] RITENUTO IN FATTO [omissis]   2.2         i motivi della difesa B. Si tratta di un ricorso particolarmente ampio e articolato, incentrato sia su questioni di utilizzabilità degli atti aventi rilievo probatorio che su temi afferenti la motivazione della decisione. In sintesi: con il primo motivo si deduce vizio procedimentale in riferimento al mancato deposito ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. di atti rilevanti al fine di consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, con violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 111 e delle norme di cui all’art. 178 comma 1 lett. c e 191 c.p.p. L’ampia questione ricostruisce, in fatto, la sequenza delle ordinanze emesse nel corso del procedimento con cui sono state respinte le eccezioni difensive sul tema e ne contesta l’esattezza in diritto. In sede di conclusione delle indagini preliminari non sarebbero stati depositati, come prescritto dalla norma di cui all’art. 415 bis e dalla sua corretta interpretazione, tutti gli atti realizzati nella fase investigativa. Ciò sulla base di una riferita – da parte del PM – maggior ampiezza del fascicolo iniziale che era finalizzato a far luce anche su altri episodi delittuosi. Ciò posto, in un primo momento, i giudici procedenti avevano emesso ordinanza con cui si dichiaravano inutilizzabili gli atti non oggetto di deposito, individuati dalla difesa tramite il riferimento ad una fattura di pagamento contenente indicazioni di intercettazioni telefoniche o ambientali non versate in atti. In un secondo momento, tuttavia, la Corte di primo grado decideva di acquisire ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. uno degli atti già dichiarati inutilizzabili, consistente in particolare nella intercettazione intercorsa tra il Maresciallo C. e la teste L. Tale modus procedendi viene ritenuto illegittimo, sia in rapporto alla impossibilità di «recupero» ai sensi dell’art. 507 c.p.p. di un atto già dichiarato inutilizzabile in quanto non depositato, sia in riferimento alla conseguente nullità dello stesso avviso di depositato notificato ex art. 415 bis, posto che sarebbe emersa la ipotetica rilevanza di uno di tali atti per il procedimento in corso. Sarebbe inoltre alterata la «parità di armi» tra le parti processuali anche in riferimento al pregiudizio arrecato all’imputato circa le facoltà di accesso al rito abbreviato, dato che tale scelta deve essere assistita dalla effettiva conoscenza degli atti raccolti, nel momento individuato dal legislatore nel deposito di cui sopra. Si contesta, inoltre, la stessa legittimità della intercettazione in parola – acquisita ai sensi dell’art. 507 – con motivi che, anticipando il contenuto dell’ottavo motivo di ricorso, evidenziano [continua..]

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