Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti Europee (di Francesco Trapella)


CARCERI ITALIANE (Corte e.d.u., 16 settembre 2014, Stella e altri c. Italia; Corte e.d.u., 16 settembre 2014, Rexhepi e altri c. Italia) È positivo il bilancio dei giudici europei circa lo stato delle nostre prigioni dopo la sentenza Torreggiani: con l. 21 febbraio 2014, n. 10 e d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 117, l’Italia ha predisposto strumenti idonei a risolvere, o almeno ad attenuare, il problema del sovraffollamento carcerario, sia potenziando l’accesso alle misure alternative alla detenzione, sia offrendo ai detenuti il risarcimento del danno derivato loro da una degradante prigionia. In via incidentale, poi, le sentenze in parola sono interessanti per la peculiare applicazione del principio del previo esaurimento dei ricorsi interni (art. 13 Cedu): «la Corte osserva che i ricorrenti, se ritengono di avere subìto un trattamento detentivo contrario all’art. 3 Cedu, possono accedere alle misure introdotte con d.l. n. 92 del 2014, onde ottenere, a livello nazionale, un riconoscimento dell’infrazione e, semmai, un risarcimento adeguato» (così, Corte e.d.u., 16 settembre 2014, Stella e altri c. Italia, § 67). Nei casi de quibus, i ricorsi a Strasburgo, formulati tutti da detenuti in Italia, risalivano al 2009-2010 e lamentavano l’asserita violazione dell’art. 3 Cedu per il sovraffollamento carcerario. La Corte dichiara che i rimedi interni sulla scorta dei quali valutare il rispetto dell’art. 13 Cedu comprendono anche quelli predisposti, pur dopo il 2009, ad esito dell’adeguamento del sistema normativo interno ad una sentenza pilota come la Torreggiani. Altrimenti detto, non importa che all’epoca del ricorso, gli odierni istanti non avessero rimedi di diritto nazionale contro il sovraffollamento: ciò che rileva è che al momento della decisione, il giudice europeo possa individuare nell’ordinamento italiano uno strumento utile ai ricorrenti, evidentemente preferibile – in ossequio al principio di sussidiarietà – alla condanna strasburghese (il modus decidendi non è estraneo alla Corte: in tema di ragionevole durata del processo, ad esito di una sentenza pilota, già si era fatto riferimento allo stato attuale dell’ordinamento interno in Corte e.d.u., 6 settembre 2001, Brusco c. Italia). Pare opportuno indulgere ancora un momento sull’effettività del rimedio: guardando bene al contenuto della sentenza, il risarcimento ex d.l. n. 92 del 2014 è assolutamente idoneo a ristorare il detenuto che abbia subito un trattamento carcerario inumano; in tal senso, la possibilità di domandarlo al giudice interno rende inutile l’istanza a Strasburgo, essendo – come si diceva – rimediato il vulnus ai diritti tutelati dalla Cedu. Sul piano processuale, pertanto, consegue la [continua..]

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