Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Verso una riforma della giustizia penale? Dubbi e speranze (di Gianluca Varraso)


La riforma complessiva che si sta delineando in questi mesi in ambito penale, non sempre chiara nei contenuti e che dovrebbe impegnare il Parlamento e il Governo anche nei prossimi mesi, pare presentare due anime di non facile composizione.

Da un lato, si adottano misure immediate e dettate dall’emergenza che, seppur ispirate da lodevoli intenzioni, amplificano le aporie di sistema. Dall’altro lato, si prefigurano deleghe per una risistemazione del codice penale e per una riforma coordinata del codice di procedura penale e della legge sull’ordinamento penitenziario.

È indubbio che le prospettive di ampio respiro sono da preferire, anche per superare il contingente.

Towards a reform of criminal matter? Doubts and perspectives

The overall reform that in the last months is being drafted in the criminal matter, which is not completely clear in its contents and that should involve the Parliament and the Government in the next months, seems to have two souls that not easily fit together.

On the one hand, the reform provides immediate and emergency measures that, even if are inspired by praiseworthy intentions, amplify the aporias of the system. On the other hand, parliamentary decrees are envisaged about the reorganization of the criminal code, of the criminal procedure code and of the law on the penitentiary system.

It is undeniable that perspectives of wider ambitions should be preferred, even to ride out of the present state.

GLI INPUT SOVRANAZIONALI E LE LINEE DIRETTIVE PER UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE Dopo un periodo di sostanziale “fermo” si è registrata nel 2013 e nel 2014 una ripresa della produzione legislativa in ambito penale, ancora una volta sulla spinta dell’emergenza e di situazioni contingenti e a seguito di imperativi input sovranazionali. L’occasione è stata determinata in particolare dalle intollerabili condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari italiani, motivo di condanna da parte degli organi di giustizia nazionali ed europei e di richiamo delle più alte Cariche dello Stato: comune la denuncia che la pena detentiva in Italia si è ormai trasformata in un trattamento inumano e degradante, con buona pace dei principi fissati dagli artt. 3 Cedu e 2, 3 e 27 comma 2 Cost. Riecheggiano ancora le parole contenute nella sentenza pilota della Corte europea dei diritti del­l’uomo, Torregiani c. Italia dell’8 gennaio 2013 e, ancor prima, nella sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, nonché nella decisione n. 279 del 22 novembre 2013 della Corte costituzionale e nei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica: occorreva porre mano alle necessarie riforme del sistema penale, processuale e penitenziario, volte al ripristino di condizioni strutturali compatibili con i parametri costituzionali e sovranazionali, primo fra tutti la dignità della persona che dei diritti inviolabili dell’uomo è la matrice (v. art. 1 Carta di Nizza e 6 T.U.E.). E colpisce la perfetta sintonia con le parole recenti del Pontefice ai Professori dell’Associazione Internazionale di Diritto penale del 23 ottobre 2014. Le linee direttive erano e sono ben chiare e si tratta, a dire il vero, dei principi base già espressi dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa soprattutto nelle Raccomandazioni (1999)22 e (2006)13, riguardanti proprio il sovraffollamento carcerario e che rappresentano altrettanti principi di civiltà giuridica, radicati anche nella nostra Carta fondamentale. – La privazione della libertà personale deve considerarsi una extrema ratio, dovendosi, da un lato, ridurre al minimo il suo utilizzo per ragioni cautelari, dall’altro lato, implementare le misure alternative alla detenzione; in stretta connessione occorre rafforzare la tutela giurisdizionale di diritti del detenuto, soprattutto alla luce dello stato di vulnerabilità di quest’ultimo rispetto ai poteri dello Stato. – L’ampliamento delle strutture penitenziarie deve essere anch’essa una misura eccezionale, in quanto non adatta ad offrire una soluzione duratura al problema del sovraffollamento. – Occorre introdurre un insieme appropriato di sanzioni e di misure applicate nella comunità; valutare l’opportunità di depenalizzare alcuni tipi di reato o [continua..]

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