Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La clausola codicistica della particolare tenuità del fatto non opera per i reati di competenza del giudice di pace (di Vania Maffeo)


Il legislatore del 2015 ha introdotto nell’ordinamento penale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, costruendola in modo significativamente diverso dall’omologo istituto già operante nel procedimento innanzi al giudice di pace. Nulla ha stabilito circa il coordinamento tra i due istituti, in particolare non ha chiarito se il nuovo, che si caratterizza per presupposti e condizioni meno stringenti, sia applicabile in riferimento ai reati di competenza del giudice di pace. Se così si ritenesse, la particolare tenuità prevista per il procedimento innanzi al giudice di pace sarebbe sostanzialmente abrogata, con l’effetto di svilire la posizione che in quell’ambito è riconosciuta alla persona offesa. Si tratta allora di indagare il tema, per verificare se la scelta interpretativa di separare nettamente gli ambiti operativi delle due formule di definizione anticipata dei procedimenti risponda a ragionevolezza e sia sistematicamente coerente.

The clause of the Penal code about the trivial nature of the events does not apply to the judiciary matters that falls under the ruling scope of the

In 2015 the legislator has introduced into penal code the law that regulates the “non-punishable cause” if the events are deemed to be of trivial nature. This has been coded in a significantly different way, from the similar law that applies to events that fall under the jurisdiction of the “giudice di pace”. In this occasion (2015) nothing was said or no rules were introduced to regulate the similarities of those laws when applied by the different courts (criminal and small claims). Specifically, it was not clarified if the new and less stringent criteria that apply to the criminal law are also applicable to the matters that fall under the jurisdiction of the “giudice di pace. If those less stringent criteria were indeed to be applied to the matters that fall under scope of actions of the “giudice di pace”, this will result in a de facto disappearance of the powers of this court to rule on such circumstances, and thus in turn will diminish the ability of the claimant to see claims upheld. Therefore it is vital to accurately study and investigate this matter to verify if the current interpretation of keeping the operational spheres of the two courts on how to reach an early closure of the judiciary process, markedly separated, is both reasonable and systematically coherent.

 
PREMESSA Nei primi studi dedicati alla giurisdizione penale di pace si colse subito che alcuni istituti, del tutto o solo parzialmente innovativi rispetto all’ordinario sistema, avrebbero avuto un futuro oltre i confini della giustizia per così dire “minore”, quasi che fossero stati modellati sul procedimento di pace anche per essere testati in vista di un futuro uso generalizzato [1]. Tra questi emergeva lo strumento della particolare tenuità del fatto, che abilita il giudice di pace ad archiviare il procedimento o, esercitata l’azione, ad emettere sentenza proscioglitiva, con il contestuale riconoscimento di un forte ruolo partecipativo della persona offesa, legittimata addirittura a impedire la pronuncia della sentenza. Elaborata da varie Commissioni ministeriali di studio, la particolare tenuità del fatto è stata, infine, introdotta con valenza generale nel sistema penale, in forza della l. delega 28 aprile 2014, n. 67, a cui ha fatto seguito il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha novellato il codice penale con l’inserimento del nuovo art. 131-bis [2]. Tra le questioni poste all’attenzione dell’interprete spicca quella relativa alla compatibilità della nuova disciplina con l’istituto proprio della giurisdizione di pace: ci si è chiesti se, una volta divenuta clausola d’ordine generale, la particolare tenuità del fatto possa trovare applicazione anche in riferimento ai reati di competenza del giudice di pace; problema non marginale, dato che le significative differenze di disciplina, pur incapaci di arginare la sovrapposizione dei due istituti, ne compromettono l’ordinata e ragionevole compresenza: i requisiti per la dichiarazione di particolare tenuità nel procedimento innanzi al giudice di pace sono più numerosi e più stringenti, sicché, per la gran parte dei casi, è più agevole applicare anche in quel settore la nuova particolare tenuità. La conseguenza, per nulla trascurabile, si misura in termini di sacrificio dei diritti e delle facoltà che l’ordinamento di pace riconosce alla persona offesa, il cui interesse alla prosecuzione del processo concorre a formare l’oggetto delle valutazioni giudiziali in punto di particolare tenuità. Per il vero, qualche Commissione di studio, nel riconoscere la funzione sperimentale della particolare tenuità nel giudizio di pace, aveva suggerito l’abrogazione espressa dell’istituto proprio del procedimento innanzi al giudice di pace [3]; non così i vari progetti di legge che nel tempo sono stati presentati [4], i quali hanno mostrato scarsa attenzione a tale aspetto. Il legislatore della riforma ha seguito quest’ultima direttrice e sostanzialmente ha affidato all’in­ter­prete il compito di trovare la soluzione più efficace. Subito dopo il varo [continua..]

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