Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Abolitio criminis, giudizi pendenti e sorte delle statuizioni civili (di Giuseppe Biscardi)


L’ultimo intervento di abrogazione/depenalizzazione “sostituisce” la pena, rispettivamente, con la sanzione pecuniaria civile (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), e con la sanzione amministrativa (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8). Solo in quest’ultimo caso è espressamente previsto che il giudice penale debba decidere sulla domanda di danni pur a fronte dell’assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. Sulla base di considerazioni letterali e sistematiche – condivisibili sebbene integrabili – le Sezioni Unite negano che tale potere-dovere sia esercitabile nei casi di cui al d.lgs. n. 7 del 2016.

Abolitio criminis, pending proceedings and outcome of civil statements

The last repeal/decriminalization reform replaces punishment with a corresponding pecuniary penalty (legislative decree n. 7 of Jan 15th, 2016) or administrative penalty (legislative decree n. 8 of Jan 15th, 2016). In the latter case only it is openly said that the criminal judge must decide on the damages petition even though an acquittal decision has taken place based on the decriminalization intervened. The joint sitting of the divisions of the Supreme Court found that such a duty does not apply in cases under the legislative decree n. 7 of Jan 15th, 2016, with an approach the author finds reasonable and to be possibly enriched with further reasons.

 
ABROGAZIONE E DEPENALIZZAZIONE Prodotti da unica matrice [1], i dd.llggss. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 rispettivamente abrogano fattispecie codicistiche e di legislazione speciale; e depenalizzano reati, trasformandoli in illeciti amministrativi. Si tratta, comunque, di interventi unificabili nel genere dell’abolitio criminis. Anche nell’ipotesi espressamente definita abrogativa (d.lgs. n. 7 del 2016), all’eliminazione dell’illiceità penale non segue la totale irrilevanza, per l’ordinamento, delle fattispecie interessate dal provvedimento. Le stesse, infatti, vengono assoggettate ad un’inedita [2] «sanzione pecuniaria civile» (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 7 del 2016), in quanto tale nominalmente distinta [3] da quella amministrativa prevista dal d.lgs. n. 8 del 2016. D’altro canto, solo in quest’ultimo provvedimento è espressamente disposto [4] che il giudice dell’im­pugnazione, in caso di decisione in primo grado sulla richiesta di danni, si pronunci sulla domanda extrapenale pur in presenza dell’obbligo di immediata declaratoria di assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato (art. 129 c.p.p.; art. 9, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 8 del 2016). Ci si è riferiti alla decisione tout court, anziché alla condanna, in quanto l’art. 9, comma 3, ult. cit. richiama quest’ultima senza specificazioni; al contrario di quanto previsto nell’art. 578 c.p.p. [5], che come noto menziona in modo espresso la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In altri termini: nel caso qui in esame, il giudice dell’impugnazione dovrebbe “trattenere” la causa, pur in presenza di depenalizzazione, anche se all’accertamento in primo grado della responsabilità penale ha fatto seguito il rigetto della pretesa civilistica [6]. Pertanto, il quadro normativo, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, può essere ricostruito come segue. Se in primo grado vi è stata condanna al risarcimento, nei gradi successivi si decide sul capo civile nei casi [7] di estinzione del reato per prescrizione o amnistia [8] o di depenalizzazione per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016. Se vi è stata condanna con rigetto della domanda civile, il giudice dell’impugnazione dovrebbe decidere su quest’ultima anche se il reato è stato depenalizzato a norma del d.lgs. ult. cit. Tale ricostruzione non sembra creare attrito con l’art. 576 c.p.p.; in tale ultima ipotesi, infatti, la decisione sui danni va presa tanto in caso di condanna, che di proscioglimento [9]. Tuttavia, nel primo caso, in assenza dell’art. 9, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 8 del 2016, a seguito di depenalizzazione il giudice avrebbe dovuto [continua..]

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