Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sequestro probatorio e principio di proporzionalità (Corte di Cassazione, sez. V, sentenza 2 maggio 2019, n. 18316 – Pres. Catena; Rel. Tudino)


Corte di Cassazione, sez. V, sentenza 2 maggio 2019, n. 18316 – Pres. Catena; Rel. Tudino

La necessità di evitare limitazioni alla proprietà privata che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura deve valere indipendentemente dai fini cui il sequestro è diretto. Da ciò, dunque, deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro.

[Omissis]   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   1. Con ordinanza del 16 gennaio 2019, il Tribunale della libertà di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame proposta da S.M. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 13 novembre 2018, con il quale era stato sottoposto a vincolo all’esito di perquisizioni eseguite presso i luoghi di pertinenza dell’indagato un disco fisso ed un pc portatile in riferimento ai reati di accesso abusivo ad un sistema informatico, rivelazione di segreto industriale e corruzione tra privati, oggetto di provvisoria incolpazione nei confronti dell’indagato, nella qualità di ex dipendente di MIB Italia s.p.a. Il Tribunale ha rigettato l’istanza, ritenendo – alla stregua del tenore testuale del decreto, secondo cui la perquisizione era finalizzata a rinvenire “dispositivi informatici e telefonici attualmente in uso al medesimo ed utilizzati per commettere il reato, nonché supporti (informatici e non) atti a conservare cose costituenti corpo di reato e/o pertinenti ai reati per cui si procede” evidenti le ragioni probatorie sottese alla perquisizione ed al sequestro, ben potendosi ritenere che dall’analisi dei supporti informatici in uso al S. possano emergere elementi dai quali potrà essere confermata o sconfessata l’ipotesi accusatoria. La deduzione di illegittimità del sequestro per essere stato emesso oltre il termine di durata delle indagini preliminari è stata, inoltre, ritenuta irrilevante “essendo di chiara evidenza la sussistenza di esigenze probatorie connesse all’apprensione del materiale informatico sequestrato”. 2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso l’indagato, per mezzo del difensore, Avv. Luca Ponzoni, affidando le censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione falsa applicazione della legge processuale sub specie di difetto assoluto di motivazione, non risultando esplicitata la finalità probatoria del disposto sequestro, contenendo il decreto del pubblico ministero il mero richiamo alle norme violate, senza alcuna descrizione dei fatti, avendo al riguardo il Tribunale respinto la relativa eccezione senza alcuna argomentazione, in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte. 2.2. Con il secondo motivo, deduce nullità della misura, essendo stata disposta ed eseguita oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari.   MOTIVI DELLA DECISIONE   1. Il ricorso è fondato.   2. Coglie nel segno l’assorbente censura articolata nel primo motivo di ricorso.   2.1. Secondo l’autorevole insegnamento di legittimità, espresso da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli, Rv. 273548, il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto [continua..]

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Fascicolo 6 - 2019