Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La gestione del rischio di un'imputazione incompleta (di Chiara Buffon)


Prosegue il percorso di riallineamento costituzionale della disciplina codicistica delle nuove contestazioni dibattimentali. Con la sentenza n. 82 del 2019, la Corte costituzionale riconosce all’imputato la “rimessione in termini” per accedere al patteggiamento in relazione al reato concorrente emerso nel corso dell’istruttoria. La pronuncia comprova quanto significative possano essere le implicazioni che discendono dall’affermazione dell’inviolabilità del diritto di difesa in funzione dei riti alternativi.

The regulation of the risk of an incomplete accusation

The process of constitutional realignment of the codicistic discipline of the new controversial disputes continues. With sentence no. 82 of 2019, the Constitutional Court recognizes the “referral in terms” of the accused to access the plea agreement in relation to the competing crime that emerged during the trial phase. The pronouncement proves how significant the implications deriving from the assertion of the inviolability of the right of defense in relation to alternative rites can be.

SOMMARIO:

Premessa - La modificabilità dell’accusa nell’impianto codicistico - Il momento di crisi: il potere di contestazione tardiva del p.m. - Il punto di equilibrio: i riti speciali come diritti di difesa - Prospettive - Emendatio iuris, un tema dalla scorza dura - Alcune perplessità in ordine alla separazione di processi - NOTE


Premessa

Con la sentenza n. 82 del 2019, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena, a norma dell’art. 444 c.p.p., relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruttoria e che forma oggetto di nuova contestazione. La pronuncia rappresenta la tessera di un mosaico, ancora incompleto, ma ben definito nelle sue linee essenziali, protese a ridisegnare i rapporti tra iniziativa penale, dinamica cognitiva e accesso ai riti premiali [1]. Le sentenze additive che hanno interessato gli artt. 516 e 517 c.p.p. si succedono numerose nell’arco di ben venticinque anni, sviluppando il seguente leitmotiv: la possibilità di recuperare, alla luce di modifiche o integrazioni dell’accusa, l’opzione per un rito speciale restituisce effettività al diritto di difesa che, pertanto, prevale sulla logica deflattiva. Si parla di tutela “avanzata” [2], definizione quanto mai eloquente, poiché idonea ad esprimere la progressione esistente tra gli strumenti di reazione che possono essere accordati al singolo: dal mero termine per la difesa, all’ammissione di nuove prove ex art. 519, commi 1 e 2, c.p.p., ai riti alternativi. Le censure sono di volta in volta puntuali, in riferimento al modulo procedimentale richiesto e alla tipologia di contestazione, sin troppo secondo più voci della dottrina, contrarie all’approccio casistico adottato dai giudici di palazzo della Consulta. Alcuni si sarebbero aspettati maggiore coraggio nell’e­stendere gli effetti dell’incostituzionalità, in omaggio ad una disciplina omogenea e priva di vuoti di tutela [3]; altri si oppongono in radice ad un governo esclusivamente giurisprudenziale della materia [4]. Tuttavia, il mancato utilizzo dell’illegittimità consequenziale è sintomo di prudenza e della persistente a­spettativa di un intervento organico del legislatore [5]. Intanto, nel caso di specie, si rileva la perdurante mancanza di una norma che consenta la “rimessione in termini” per formulare istanza di patteggiamento con riguardo a contestazioni suppletive di reato connesso ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.p., quindi, in [continua ..]


La modificabilità dell’accusa nell’impianto codicistico

Il formante giurisprudenziale d’interesse si destreggia con due temi, la fluidità dell’imputazione e le prerogative della difesa. Da una parte, la fluidità dell’imputazione in dibattimento è imposta dalla nuova funzione che a tale fase è assegnata dal codice Vassalli. Dall’altra, l’accento sulle prerogative della difesa farà emergere alcune dimenticanze dei codificatori. Spesso, infatti, diritti e poteri difensionali rappresentano un metro di misura del grado di attuazione delle garanzie. Il loro rafforzamento connota quella che viene definita la “storia costituzionale della difesa” [13], una storia scandita da progressive conquiste. Non ultima, l’attribuzione di sempre maggiori strumenti di reazione alle modifiche o all’ampliamento dell’accusa. L’analisi deve, pertanto, procedere dall’impianto codicistico, così come concepito nel 1988, prima dell’intervento della Corte costituzionale. L’imputazione altro non è che un giudizio ipotetico attorno ad un episodio storico e alla sua qualificazione giuridica, in quanto tale suscettibile di conferma, smentita o adeguamento [14]. Nello specifico, contiene, ai sensi dell’art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p., l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti, nonché l’indicazione degli articoli di legge violati [15]. Nel codice abrogato, la formulazione dell’accusa fissava il nucleo irretrattabile del fatto che rimaneva modificabile, per i restanti aspetti, sino agli atti terminativi dell’istruzione, per poi cristallizzarsi in vista dell’apertura del dibattimento [16]. Lo scenario cambia con la riforma che scommette sulla portata euristica della dialettica probatoria [17]. Ora, è proprio il dibattimento la sede naturale per definire gli esatti contorni della res iudicanda, attraverso la formazione della prova. Le variazioni di note fattuali possono evidenziare l’erroneità o l’incompletezza dell’imputazione originaria. Gli artt. 516 ss. c.p.p. tengono conto, come chiarito dal progetto preliminare del 1978, di un triplice ordine di considerazioni: evitare la retrocessione del processo a fasi o stati antecedenti; non appesantire l’indagine dibattimentale tramite l’introduzione di nuovi temi di decisione, salvo sia [continua ..]


Il momento di crisi: il potere di contestazione tardiva del p.m.

Si dice che lo scontro tra la meccanica introduttiva dei riti speciali e il realizzarsi di fattispecie modificative dell’atto imputativo fosse intuibile [24]. Eppure, per lungo tempo, la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo e non lesivo degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., il regime normativo che subordina l’accesso ai procedimenti differenziati a termini perentori, ormai decorsi in dibattimento, e che non ne ammette la richiesta ad accusa riformulata o ampliata. Il recupero dei riti in esame è ancora lontano dal rientrare nel novero dei diritti di reazione di cui all’art. 519 c.p.p. [25] . Trapela tutt’altra idea di fondo: di avere a che fare con strumenti di deflazione, piuttosto che con diritti [26]. Le argomentazioni della Corte, infatti, si concentrano attorno a due postulati: l’indissolubilità del binomio deflazione/premialità e la prevedibilità delle nuove contestazioni. Tanto l’applicazione di pena su richiesta delle parti, quanto il giudizio abbreviato rappresentano deviazioni rispetto al modello di procedimento ordinario: puntano a definirlo anticipatamente, aggirando meccanismi di formazione della prova complessi e lunghi perché particolarmente garantiti. Vi è, quindi, un sacrificio dell’imputato che, però, il legislatore incentiva e compensa mediante la riduzione della pena. Logica vuole che, affinché la deflazione si realizzi, le relative domande siano avanzate prima del­l’apertura della fase che si vuole risparmiare. Non c’è dubbio che, come per l’accertamento contratto, anche la scelta a favore del dibattimento presenti dei rischi. Tra questi sono annoverabili le modifiche dell’addebito, evenienza non infrequente nell’attuale sistema accusatorio. La conclusione è la seguente. A processo avviato, la restituzione dei termini avrebbe quale unico risultato la concessione di vantaggi, ma questi non sarebbero più giustificati: né in ragione dello scopo, divenuto impossibile, di eliminare il dibattimento, né della scelta fatta dall’imputato [27]. I giudici di volta in volta rimettenti percepiscono l’ingiustizia di una modifica dell’accusa che non si accompagni alla possibilità di rivalutare a pieno le scelte difensive. Si arriva a denunciare una «logica intrinsecamente accusatoria, per la quale chi è imputato [continua ..]


Il punto di equilibrio: i riti speciali come diritti di difesa

Nel giro di un anno, la Corte costituzionale elimina anche la preclusione temporale per proporre domanda di oblazione relativamente al reato concorrente e, per illegittimità consequenziale, al fatto diverso contestato in dibattimento. Non solo. Il parametro della prevedibilità della modifica fisiologica viene del tutto abbandonato [35]. Con riguardo al giudizio abbreviato, sarà necessario attendere quindici anni e plurime ordinanze di inammissibilità [36]. Mentre l’applicazione della pena su richiesta delle parti ha effetti di immediata definizione del processo, donde l’assenza di ostacoli a una sua collocazione in corso di dibattimento, l’abbreviato si realizza attraverso una vera e propria procedura incompatibile con l’innesto in tale fase [37]. Tuttavia, le considerazioni svolte dovevano essere riviste alla luce delle novità apportate dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, la quale svincola il rito dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero, e introduce meccanismi di integrazione probatoria [38]. L’inconciliabilità col dibattimento sfuma. La Consulta ammette la richiesta di cui all’art. 438 c.p.p. in riferimento alle contestazioni patologiche, sottolineando i persistenti effetti di economia processuale, seppur attenuati. Il giudice deciderà sulla nuova imputazione evitando i supplementi di istruzione di cui all’art. 519 c.p.p. [39] La soluzione non contrasterebbe con l’orientamento costante della Cassazione a mente del quale le richieste di giudizio abbreviato “parziali”, effettuate cioè con riguardo ad alcune soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate, sono inammissibili. Il principio di diritto attiene, infatti, alle istanze tempestive [40]. A ciò si aggiunga che l’ordinamento processuale ha già conosciuto fattispecie di richiesta di abbreviato di fronte al giudice dibattimentale, sebbene a livello di disciplina transitoria [41]. Conferire ai riti speciali la natura, la dignità di diritti di difesa ha, dunque, notevoli implicazioni. Da un lato, vengono meno le differenze tra i singoli riti; dall’altro, tramonta la distinzione tra contestazioni patologiche e fisiologiche, fondata su un criterio debole, la prevedibilità della dell’emendatio libelli. Merito di [continua ..]


Prospettive

Il potenziale degli approdi costituzionali è altissimo e suggerisce all’interprete numerose altre combinazioni di modifiche dell’imputazione e prerogative della difesa. La stagione delle illegittimità è tutt’altro che conclusa [47]. Che siano nuove contestazioni fisiologiche o patologiche, che abbiano ad oggetto fatto diverso, reato concorrente o circostanza aggravante, ai fini di una rimessione in termini, patteggiamento e giudizio abbreviato sono equiparati. Medesimo discorso è stato avviato con riguardo all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Al momento, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la messa alla prova [48] . Anch’essa, infatti, rappresenta estrinsecazione del diritto di difesa ed è annoverabile tra i riti premiali. I suoi effetti sono ancor più favorevoli, posto che l’esito positivo della probation determina l’estin­zione del reato, e ha rilevanti finalità di rieducazione e di recupero sociale [49]. L’assimilazione è, inoltre, confermata dalla sentenza costituzionale n. 201/2016, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione con messa alla prova [50]. Analoghe aperture si prospettano con riguardo alla fattispecie estintiva del reato di cui all’art. 162-ter c.p., connessa all’esperimento di condotte riparatorie. Non si tratta di un procedimento speciale, ma ne possiede movenze tipiche e finalità [51]: sussiste un termine massimo per la proposizione dell’istanza, consistente nell’apertura del dibattimento; dall’altra, manca un coordinamento espresso con la disciplina delle modifiche dibattimentali dell’accusa. A livello interpretativo, soccorre la clausola di salvaguardia del comma 2, art. 162-ter c.p. che consente all’imputato di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine per [continua ..]


Emendatio iuris, un tema dalla scorza dura

Un orizzonte non lontano è la riqualificazione giudiziale. Modifica dell’imputazione ex artt. 516 e 517 c.p.p. e diversa qualificazione giuridica del fatto ex art. 521 c.p.p. sono proiezioni del principio generale di correlazione tra accusa e sentenza [54]. La disciplina della prima assicura la correlazione sotto il profilo dei rapporti tra azione e contraddittorio: in essa si estrinseca la garanzia dei diritti alla contestazione dell’accusa e alla difesa per la determinazione della res iudicanda, rispetto a cui il giudice rimane estraneo. La disciplina della seconda assicura la correlazione sotto il profilo del nomen iuris e dei poteri decisori del giudice; l’art. 521 c.p.p. è, infatti, rubricato «correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza». Il discrimine sta nell’origine causale della emendatio: per le nuove contestazioni rileva una sopravvenienza legata alle componenti storiche dell’accusa. Sulla scorta dell’evoluzione giurisprudenziale esposta, è lecito chiedersi se sia ammissibile una rimessione in termini per i riti premiali quando a ridefinire il titolo di reato sia il giudice. È tuttora ragionevole continuare a distinguere il regime di questa rispetto a quello scolpito per le nuove contestazioni dibattimentali, ai fini di una tutela avanzata del diritto di difesa? La questione è stata affrontata sia dalla Cassazione, in relazione al rapporto tra derubricazione giudiziale e recupero dell’oblazione, sia, più di recente, dalla Corte di Lussemburgo, con esiti “conservatori”. Nella giurisprudenza di legittimità, si discuteva in ordine all’ipotesi di riqualificazione del fatto in reato oblabile: questa, per essere avvenuta in sentenza e su iniziativa del giudice, non su impulso dell’accusa in udienza, privava l’imputato dell’opzione per il rito speciale e del relativo premio. Nel 2006, il contrasto fu risolto nel senso che il ripristino del rito sia impraticabile, a meno che l’imputato stesso non si premuri di chiedere nei termini l’oblazione, ipotizzando la futura derubricazione del reato. Solo l’omessa o l’erronea pronuncia del giudice sul punto consente un recupero nei successivi gradi di giudizio, mediante impugnazione del provvedimento e accoglimento in appello dell’istanza [55]. Le Sezioni Unite sono state [continua ..]


Alcune perplessità in ordine alla separazione di processi

Profili delicati concernono l’effetto processuale di separazione delle regiudicande che ora sembra rientrare nella disponibilità della parte. Dopo la nuova contestazione di cui all’art. 517 c.p.p., la richiesta del rito può avere ad oggetto solo il reato connesso, senza estendersi all’accusa originaria. Rispetto a quest’ultima, è irreversibile la preclusione. Diversamente, l’imputato verrebbe a trovarsi in una situazione non già eguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui sarebbe se l’accusa completa fosse stata mossa nei modi ordinari [64]. Tale impostazione, in realtà, era stata adottata dalla Consulta in sede di contestazioni tardive, nella prospettiva di tutelare la centralità del dibattimento. In dottrina, non si è mancato di rilevare come il superamento di ogni differenza tra modifiche fisiologiche e patologiche abbia affievolito il peso del criterio di deflazione dibattimentale ai fini dell’innesto d’una sequenza alternativa premiale dopo l’aggiornamento dell’accusa, per anteporre il diritto di difesa. Ne conseguirebbe l’assenza di ragioni sistematiche per circoscrivere il recupero del rito solo al nuovo addebito, sempre che non sussistano condizioni ostative proprie della disciplina del procedimento di volta in volta rilevante [65]. Appare, d’altro canto, discorde la posizione presa dalla più recente giurisprudenza di legittimità. La rimessione in termini per il rito speciale ha funzione riparatoria e deve coniugarsi, non sostituire la funzione deflattiva, in difetto della quale non si spiegherebbe la riduzione della pena [66]. La soluzione è foriera di difficoltà di ordine pratico anche sotto un altro versante: la delimitazione del materiale probatorio utilizzabile ai fini della definizione anticipata del giudizio. Il problema si pone per il giudizio abbreviato ed è acuito dalla circostanza che la separazione non genera una causa di incompatibilità del giudice investito della prosecuzione del dibattimento per l’imputazione originaria e del procedimento differenziato per quella aggiuntiva. In quest’ultima sede, non opera la regola di esclusione prevista dall’art. 526, comma 1, c.p.p., in forza della quale, ai fini della deliberazione, il giudice dibattimentale non può utilizzare prove diverse da quelle ivi legittimamente [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2019