Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Ne bis in idem e market abuse: quali prospettive (aspettando la Consulta) (di Stefania Riccio)


Il focus sul tema del ne bis in idem in rapporto alla disciplina positiva degli abusi del mercato finanziario. La Suprema Corte, rimettendo gli atti alla Consulta, prefigura due alternative soluzioni dei profili di contrasto tra la normativa interna e quella sovranazionale, da valere quale parametro costituzionale interposto rispetto all’art. 117 Cost.. Valorizzato nella sentenza Grande Stevens nella sua dimensione di garanzia eminentemente processuale, il divieto del ne bis impone altresì l’adozione di adeguati meccanismi di raccordo tra pene e sanzioni amministrative nei casi di c.d. “doppio binario” sanzionatorio. La prospettiva assiologica da ultimo assunta dalla Corte di cassazione, alla ricerca di un ragionevole punto di equilibrio tra diritti individuali e tutela del risparmio, fattore decisivo di impulso dell’economia, indica un percorso possibile.

In controluce i nodi irrisolti del rapporto tra diritto interno e fonti sovranazionali.

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Ne bis in idem and market abuse: the prospects (waiting for the decision of the Consulta)

The focus on the issue of ne bis in idem related to discipline of market abuse. The Supreme Court, putting the case to the Consulta, prefigures two alternative solutions of contrast between the inner and supranational law, to assert that constitutional principle interposed than art. 117 Cost.. You will see how, in the judgment Grande Stevens valued in its dimension of warranty eminently case, the prohibition of ne bis in idem requires appropriate mechanisms for reconciliation between penalties and administrative sanctions in cases of c.d. "Dual track" of sanctions. The prospect of value recently taken by the Supreme Court, seeking a reasonable balance between individual rights and the protection of savings, decisive impulse of economy, indicates a possible path.

Con una recente ordinanza [1] la Corte di cassazione ha investito la Consulta del tema del ne bis in idem con specifico riferimento alla disciplina sanzionatoria del market abuse, così come delineata nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Un’istanza diffusa quella di cui si è fatta carico la Corte Suprema, dopo l’onda d’urto prodotta dalla sentenza Grande Stevens c. Italia [2] su un tema decisamente “sensibile”, perché afferente alla tutela delle garanzie che spettano all’individuo nel processo penale. Ritenuto un presidio di ordine pubblico funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche accertate da una decisione irrevocabile, il principio del ne bis in idem ha visto via via dilatarsi il proprio spazio applicativo. Nell’orbita dell’art. 649 c.p.p., che ne costituisce il punto di emersione più significativo nel diritto interno, sono state così attratte le ipotesi di litispendenza e continenza di procedimenti pendenti innanzi ad uffici della stessa sede giudiziaria [3], le quali appartengono anch’esse alla “patologia” del processo ma prescindono dal giudicato, e ciò in sintonia con le esigenze di razionalità connaturate al sistema, alle quali sono parimenti ispirate la disciplina regolativa dei conflitti di competenza di cui all’art. 28 c.p.p. e la norma inerente il concorso di più titoli giudiziali di cui all’art. 669 c.p.p.. Ma è soprattutto quale «espressione di un diritto civile e politico dell’individuo, sancito a tutela dell’interesse della persona, già prosciolta o condannata, a non essere nuovamente perseguita» [4] che il divieto di un secondo giudizio ha assunto connotazioni sempre più inedite e catalizza l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza per le sue rilevanti implicazioni. Le quali, come vedremo, si apprezzano in primis sul piano del diritto interno, stante l’ineludibile necessità, sancita dalla Corte di Strasburgo in Grande Stevens, di evitare la duplicazione di procedimenti sulla medesima regiudicanda, ma anche di prevedere adeguati meccanismi di raccordo tra sanzioni penali ed amministrative nei casi di c.d. “doppio binario” sanzionatorio, ossia di convergenza di sanzioni in relazione al medesimo fatto; ed investono altresì il rapporto tra fonti sovranazionali – che evolvono progressivamente in diritto giurisprudenziale, in cui sono le Corti Superiori a specificare i contenuti degli scarni enunciati linguistici degli atti normativi sovranazionali [5] – e diritto interno. Un rapporto, va detto, reso oggi più complesso dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale in tema di confisca [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015