Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Ius corrigendi in esecuzione sull'abolitio criminis non dichiarata in giudizio


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 23 GIUGNO 2016, N. 26259 (PRES. AGRÒ – EST. CAMMINO)

Il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l’evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2010 a seguito di giudizio abbreviato, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2010, il Tribunale di Bergamo dichiarava il cittadino extracomunitario M.A. colpevole del delitto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per aver continuato a permanere illegalmente nel territorio dello Stato nonostante il provvedimento di espulsione e l’ulteriore ordine di allontanamento emesso a suo carico (capo A), e della contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento identificativo e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato (capo C), reati entrambi accertati il (OMISSIS). L’imputato, assolto dall’ulteriore imputazione di falso contestatagli al capo B, veniva condannato, ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi dieci di reclusione (pena-base per il delitto ascritto al capo A determinata nel minimo edittale, con le circostanze attenuanti generiche, mesi dieci di reclusione, aumentata per la continuazione a mesi quindici, ridotta per il rito a mesi dieci). 2. Con ordinanza in data 12 settembre 2011, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta del pubblico ministero di revoca parziale della predetta sentenza di condanna in relazione al delitto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater. Con ordinanza in data 4 luglio 2014 il giudice dell’esecuzione respingeva la successiva richiesta del pubblico ministero, presentata il 30 maggio 2014, di revoca della sentenza in relazione alla condanna per la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, limitatamente all’applicazione della pena determinata in continuazione per il suddetto reato, a seguito dell’abrogazione parziale della norma incriminatrice per effetto della L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. h), della (disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Il giudice dell’esecuzione in quest’ultima ordinanza osservava che il pubblico ministero non aveva indicato, a sostegno della sua richiesta, alcun provvedimento legislativo di abolitio criminis, né una sentenza della Corte costituzionale che avesse espunto dall’ordinamento la norma incriminatrice applicata (condizioni previste dall’art. 673 c.p.p. per la revoca della sentenza per abolizione del reato), a seguito dei quali fosse venuta meno la rilevanza penale o l’esistenza stessa (nell’ordinamento) di una norma penalmente sanzionata, ma si era limitato a richiamare la sentenza delle [continua..]

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