Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Elena Zanetti)


L’ITALIA SOTTOSCRIVE IL PROTOCOLLO MODIFICATIVO AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE (CETS N. 222) UNO SGUARDO D’INSIEME Con la firma apposta il 20 febbraio 2018, il nostro Paese si è aggiunto agli Stati membri che già hanno sottoscritto il Protocollo modificativo al Protocollo addizionale alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate (ETS n. 112). Come è noto, si deve alla Convenzione di Strasburgo del 1983 l’introduzione, sotto l’egida del Consiglio d’Europa, di un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria nel panorama dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere in virtù del quale la persona condannata in via definitiva in uno Stato parte può – ricorrendo alcune condizioni (art. 3) – scontare nel Paese di cittadinanza la pena detentiva inflittagli. La Convenzione è aperta non solo alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione (art. 18), ma anche all’adesione degli Stati non membri (art. 19). Attualmente, sono 65 i Paesi ad averla ratificata, 46 dei quali appartenenti al Consiglio d’Europa. L’Italia ha provveduto alla ratifica ed esecuzione della convenzione con l. 25 luglio 1988, n. 334 (in G.U., 11 agosto 1988, n. 188 – S.O. n. 73), mentre ad oggi ha soltanto firmato il Protocollo addizionale del 1997 (ETS n. 167) in data 26 maggio 2000 [l’aggiornamento dello stato delle firme e delle ratifiche è consultabile nel sito del Consiglio d’Europa, all’indirizzo www.coe.int, nella Sezione Ufficio Trattati]. L’entrata in vigore del nuovo Protocollo – adottato dal Comitato dei Ministri il 5 luglio 2017 – è subordinata alla ratifica di tutti gli Stati parte del Protocollo addizionale del 1997. Più precisamente, ai sensi dell’art. 4, esso diventerà operativo il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data in cui sarà stato raggiunto il necessario numero di ratifiche. A tal fine, l’art. 3, § 2 del Protocollo prescrive che, prima della sua entrata in vigore, uno Stato parte della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate non possa ratificare o aderire al Protocollo addizionale senza nel contempo ratificare o aderire al Protocollo modificativo. In considerazione dell’elevato numero di Stati che hanno ratificato il Protocollo addizionale, allo scopo di ridurre lo scarto tra l’adozione del Protocollo in esame e la sua possibile applicazione, se ne prevede, in attesa dell’entrata in vigore effettiva, l’applicazione provvisoria. In tal senso, l’art. 5 dispone, infatti, che uno Stato parte, all’atto della ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo stesso possa dichiarare [continua..]

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Fascicolo 3 - 2018