Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Modifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati o new deal nei rapporti tra politica e magistratura? (di Alessio Scarcella)


La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati è stata presentata all’opinione pubblica come necessaria (e necessitata) dalle condanne riportate dal nostro Paese in sede UE, in particolare per dare seguito alla sentenza del 24 novembre 2011 con la quale la C. giust. UE ha condannato l’Italia per violazione degli obblighi di adeguamento dell’ordinamento interno al principio generale di responsabilità degli Stati membri dell’Unione europea, in caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. Le statuizioni del giudice dell’Unione erano univoche nel chiarire che: a) viola il diritto dell’Unione una norma, come quella contenuta nella l. n. 117/1988, che limita la responsabilità per attività degli organi giurisdizionali ai soli casi di dolo e colpa grave; b) la responsabilità civile per violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici è responsabilità che fa capo solo allo Stato, unitariamente inteso, e non ai singoli magistrati; c) la disciplina dell’eventuale rivalsa dello Stato nei confronti del giudice che concretamente ha violato il diritto dell’Unione è competenza degli Stati membri, in quanto al momento non sussiste alcuna base giuridica per interventi dell’Unione a tal fine. Si tratta(va) di principi già precisati in precedenza per altri organi pubblici responsabili delle violazioni del diritto europeo, dunque ribaditi senza esitazioni anche in riferimento all’attività giurisdizionale. Ne consegue che un’attuazione non strumentale della sentenza 24 novembre 2011 (e dei principi precedentemente posti dalla Corte) avrebbe dovuto riguardare solo l’estensione in modo espresso della responsabilità dello Stato alla violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea. L’attuale modifica sostanziale della disciplina della responsabilità civile dei giudici, con un evidente ampliamento della loro responsabilità, non ha dunque alcuna legittimazione comunitaria e non era “per l’Europa” assolutamente necessaria, ma costituisce frutto di un’esigenza avvertita dal legislatore italiano, ma che avrebbe dovuto essere valutata rispetto alla Costituzione ed al ruolo che la stessa assegna all’Ordine giudiziario.

 

 

The new law no. 18/2015: modifications of the discipline of civil liability of judges or new deal in the relationship between politics and the judiciary?

The new law on civil liability of judges was presented to the public as required (and necessitated) the sentences passed by our country in the EU, in particular to follow the judgment of 24 November 2011 in which the ECJ ruled against the ‘Italy for breach of the obligations of adapting internal to the general principle of liability of the Member States the EU, in case of infringement of EU law by one of its national courts of last instance. The principles established by the ECJ were unambiguous to clarify that: a) violates EU law a provision, such as that in the law n. 117/1988, which limits the liability for the activities of the courts solely to cases of willful misconduct and gross negligence; b) civil liability for infringement of EU law by the courts is the liability which is headed only to the State, considered as a whole, and not to individual judges; c) the treatment of the possible redress by the State against the judge who concretely has infringed EU law is responsibility of the Member States, as at the moment there is no legal basis for EU action for that purpose. Those principles were already clarified previously to other public authorities liable for that infringement of EU law, therefore reaffirmed unhesitatingly even in reference to the activities the courts. Not follow that implementation of the non-instrumental judgment of 24 November 2011 (and the principles of previously stated by the Court) would have to concern only the extension by expressly of the State liability to the sufficiently clear breach of EU law. The existing material changes the rules of the civil liability of judges, with an evident expansion of their liability, has thus no EU legitimization and it was not "for EU" absolutely necessary, but it is the fruit of a need felt by the Italian legislator but that should have being assessed, compared to the Italian Constitution, and to the role that it assigns to the judiciary Order.

PREMESSA La riforma della responsabilità civile dei magistrati, introdotta con la legge n. 18 del 2015, rappresenta il frutto di un difficile compromesso faticosamente raggiunto nelle aule parlamentari, costituendo il testo finale la sintesi di ben cinque diverse proposte di legge presentate sostanzialmente da tutti gli schieramenti politici dell’attuale arco costituzionale [1]. Le proposte hanno inteso farsi carico delle criticità che sono derivate dall’applicazione della legge “Vassalli” in materia e, al tempo stesso, sono dirette a recepire le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C. giust. UE). Con l’inter­vento si è inteso, in particolare, dare seguito alla sentenza del 24 novembre 2011 [2] con la quale la C. giust. UE ha condannato l’Italia per violazione degli obblighi di adeguamento dell’ordinamento interno al principio generale di responsabilità degli Stati membri dell’Unione europea, in caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. Tale decisione, insieme alla precedente del 2006 della stessa C. giust. UE [3] ha portato a due procedure di contenzioso con la Commissione europea. Nonostante le due decisioni della C. giust. UE confermassero la bontà dell’impostazione della disciplina italiana (sia in relazione all’esclusione della responsabilità diretta del magistrato che al fatto che la responsabilità da imputare allo Stato si concretizza solo a seguito di una violazione “imputabile a un organo giudiziario di ultimo grado”) due profili dell’art. 2, l. n. 117/1988 [4] – secondo la Corte – contrastavano con il diritto dell’Unione Europea: il primo è che il danno risarcibile provocato da un giudice non possa derivare anche da interpretazioni di norme di diritto o da valutazioni di fatti e prove; il secondo che, in casi diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, possano essere imposti, per la concretizzazione della responsabilità dei giudici, “requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente”. Nell’ordinamento nazionale, la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, secondo le leggi penali, civili e amministrative, per gli atti compiuti in violazione di diritti, è sancita dall’art. 28 Cost. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 2/1968, aveva rilevato che “la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura del provvedimenti giudiziali, la stessa posizione, super [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015