Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'archiviazione de plano tra economia processuale e tutela della persona offesa (di Anna Cignacco)


I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, confermano il loro consolidato orientamento in materia di archiviazione pronunciata de plano, nonostante l’opposizione della persona offesa.

L’inammissibilità di quest’ultima, per legittimare l’adozione del provvedimento inaudita altera parte, deve fondarsi sulla non pertinenza e sull’irrilevanza degli elementi d’indagine addotti. La relativa motivazione – ove sia inadeguata, oppure foriera di valutazioni prognostiche di merito – viola il principio del contraddittorio a scapito dell’offeso, che, pertanto, può validamente ricorrere in cassazione, lamentando l’inosservanza di una norma processuale prevista a pena di nullità.

 

 

The decree ordering that the case be dropped between the purpose of economy of the proceeding and the defense of the victim

The Court of Cassation, with the annotated decision, confirms its well-established case law concerning the decree ordering that the case be dropped, even though a victim’s opposition to the request to drop the case occurs.

The inadmissibility of this one, to legitimate a decision inaudita altera parte, should be grounded on the impertinence and on the irrelevance of the advanced elements of evidence. The related motivation – if inadequate or containing early trial evaluations – breaks the principle of an adversarial process, at the expense of the victim, who could, therefore, appeal in Cassation, denouncing the failure to comply with a procedural rule established under penalty of nullity.

 

LA VICENDA PROCESSUALE Con la sentenza in commento, la Cassazione ha avuto modo di affrontare nuovamente l’istituto dell’ar­chiviazione de plano da parte del giudice per le indagini preliminari. Il ricorso proposto dalla persona offesa muove dal provvedimento archiviativo, adottato inaudita altera parte, successivo a una sua seconda opposizione alla richiesta del pubblico ministero. La vicenda de qua vede imputato il presidente del consiglio d’amministrazione di una società, il quale avrebbe concorso a vendere – ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore reale e in una evidente situazione di conflitto di interessi – un terreno di proprietà dell’azienda da lui presieduta ad un’altra, di cui è amministratore delegato, nonché proprietario per una quota di maggioranza del capitale sociale. Come accennato, il querelante si era già ritualmente opposto a una prima richiesta archiviativa avanzata dalla pubblica accusa, indicando quale ulteriore elemento d’indagine una consulenza tecnica di stima reale del terreno. In tale occasione, il giudice aveva ritenuto ammissibile l’opposizione e disposto l’effettuazione dell’atto suggerito. Il pubblico ministero, tuttavia, si era semplicemente rivolto al competente ufficio finanziario e chiesto conferma del valore del bene; aveva, quindi, ribadito la sua intenzione di archiviare, reiterando la relativa istanza. Tale scelta ha nuovamente portato l’odierno ricorrente in cassazione a opporvisi, insistendo per l’esperimento della non compiuta consulenza tecnica. Il giudice per le indagini preliminari ha, però, disposto de plano l’archiviazione del caso, ritenendo “infondato” l’elemento d’indagine proposto dalla persona offesa. Ha, in altri termini, dato per scontato che – a prescindere dall’esito della consulenza tecnica – il thema decidendum non ne sarebbe rimasto influenzato. L’OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA ARCHIVIATIVA E L’ARCHIVIAZIONE DE PLANO Dal momento che il codice di rito contempla la possibilità di opporvisi, l’archiviazione – oltre a essere l’occasione (per il pubblico ministero) di “alleggerire” l’udienza preliminare, compiendo una cernita sulle notizie di reato, nonché un mezzo di verifica (da parte del giudice) sul corretto esercizio dell’azio­ne penale – rappresenta lo strumento a disposizione dell’offeso per esercitare il diritto di far controllare da un organo giudicante, in udienza, le ragioni di un’eventuale inerzia del pubblico ministero [1]. L’art. 410, comma 1, c.p.p. richiede che l’atto oppositivo contenga – a pena di inammissibilità – l’oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova. In presenza di [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015