Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Valorizzato il ruolo della difesa tecnica in tema di alcooltest (di Eva Mariucci)


Le Sezioni Unite, oltre a dirimere l’annoso contrasto sul termine per rilevare la nullità a regime intermedio in caso di omesso avviso al conducente (da sottoporre ad alcooltest) della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, compiono un’esegesi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., chiarendo chi sia la “parte” legittimata a rilevare il vizio, laddove il soggetto presente al compimento dell’atto indifferibile non possieda le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie. Ad un’attenta analisi, la soluzione appare di portata generale, al punto da poter essere estesa anche agli altri atti urgenti di p.g. compiuti alla presenza dell’indagato.

 

 

Enhanced the role of lawyer in alcohol test

Italian Supreme Court of Cassation, in order to solve a long-standing conflict of interpretation, made a careful exegesis of art. 182, subsection 2, of the Criminal Procedure Code, establishing the term for the detection of alcohol test nullity when the driver hasn’t been advised that the lawyer could participate.

The Court asserted also that the “part” entitled to detect the defect is the lawyer, when the driver hasn’t got necessary technical knowledge.

 

FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE Le Sezioni Unite si pronunciano sul termine di deducibilità della nullità discendente dal mancato avvertimento al conducente di un veicolo, in procinto di essere sottoposto ad esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. L’alcooltest rientra tra gli accertamenti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 354 c.p.p., in quanto diretto ad acquisire elementi di prova soggetti a «naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione» [1]. L’art. 114 disp. att. c.p.p. impone l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva [2], sebbene non si tratti di un atto garantito (art. 356 c.p.p.); si vuole in tal modo consentire all’indagato di avvalersi di un ausilio tecnico competente ad esercitare una verifica sulla legittimità formale dell’atto investigativo [3]. Va tuttavia precisato che la necessità di informare l’interessato ricorre solo quando gli organi accertatori abbiano desunto dalle circostanze fattuali un probabile stato di alterazione psicofisica del conducente, dovuto all’assunzione di sostanze alcooliche, e non quando la verifica abbia carattere meramente esplorativo ovvero manchino indizi di reato [4]. L’omissione dell’avviso determina una nullità a regime intermedio, per violazione delle regole in materia di intervento, assistenza, rappresentanza dell’imputato (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.); sul punto, si registra una sostanziale uniformità di vedute [5]. Controverso, invece, è il nodo circa l’in­di-vi­duazione del termine entro cui la parte che intende far valere il vizio può eccepirlo; dal combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., emerge un quadro composito. In particolare, il primo periodo dell’art. 182, comma 2, c.p.p., fissa la regola generale per cui, se la parte assiste all’atto, deve eccepirne la nullità prima del compimento o, se non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi, invece, si applica la disciplina residuale, contenuta nell’art. 180 c.p.p., secondo cui il termine ultimo per rilevare (ad istanza di parte) o per dedurre (ex officio) il vizio è la deliberazione della sentenza di primo grado. Nella fattispecie in esame, il difensore eccepiva la nullità per omesso avviso con una prima memoria difensiva, depositata pochi giorni dopo la nomina, nonché con una seconda, proposta a seguito del­l’emissione del decreto penale di condanna. Infine, a fronte dell’opposizione al decreto, poiché il procedimento proseguiva nelle forme del giudizio immediato, il legale reiterava l’eccezione di nullità dell’esame alcoolimetrico in dibattimento. Secondo l’accusa, siffatta censura doveva in ogni caso [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015