Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Le regole deontologiche dell'avvocato penalista (di Alessandro Diddi)


Il 15 dicembre 2014 sono entrate in vigore le nuove norme deontologiche del difensore le quali prevedono un minuzioso catalogo di regole di condotta cui egli deve attenersi nello svolgimento dell’attività professionale. Esse, però, oltre ad esaltare la «funzione sociale» che svolge il difensore ed a definire «i fini della giustizia» che costui persegue con il suo ministero, costituiscono canoni di comportamento da osservare nel corso del processo che esplicano anche una funzione di profilassi processuale.

Defence attorney's professional and ethical rules

From december 15th 2014 we have a systematic and detailed list of new ethical rules to be observed by defence attorneys. The reform emphasizes, in addition to the relevant social role related to the accused person’s defence, also the fundamental function of the latter to prevent the failure of the whole judicial system.

RILIEVI INTRODUTTIVI Il 15 dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo il Nuovo Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 [1]. Come noto, in base al combinato disposto degli artt. art. 35, comma 1, lett. d) e 65, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247 [2], al Consiglio Nazionale Forense spetta, tra l’altro, di emanare, aggiornare periodicamente il codice deontologico, curarne la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell’ordine circondariali. Secondo la disposizione citata, a tali compiti il Consiglio adempie a tali compiti avvalendosi anche di una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata, oltre che da componenti del Consiglio nazionale stesso, anche da consiglieri designati dagli ordini in base ad un proprio regolamento interno. Con qualche mese di anticipo rispetto alla tabella di marcia – il Consiglio, infatti, doveva emanare il codice entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge – il nuovo testo ha visto la luce. Va messo in evidenza come la circostanza che l’organo istituzionalmente preposto alla funzione di rappresentanza dell’avvocatura [3] sia chiamato per legge a fissare i principi ai quali l’avvocato deve uniformarsi nello svolgimento della professione – pena l’integrazione di violazioni di carattere disciplinare – rappresenta un’assoluta novità sul piano delle fonti del diritto in quanto, per effetto di tale rinvio, per la prima volta le regole deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale Forense sono espressamene elevate a rango di disposizioni riconosciute a livello normativo [4]. Si rammenta, a tale riguardo, che la precedente legge sull’ordinamento professionale contenuta nel r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non prevedeva le norme deontologiche ed i canoni ai quali l’avvocato doveva conformare il proprio comportamento erano affidati unicamente a quanto disponeva l’art. 12 che statuiva che «gli avvocati debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia». Nessuna ulteriore specificazione era enucleabile dalla citata legge di ordinamento professionale per dotare di maggiore peculiarità il contenuto dei doveri comportamentali del difensore, né vi era alcun richiamo ad eventuali fonti di rango inferiore che avrebbero dovuto puntualizzarli. Anche l’art. 38, a proposito della responsabilità professionale, prevedeva in maniera del tutto generica che l’avvocato potesse essere sottoposto a procedimento disciplinare nel caso di abusi o mancanze nell’esercizio della professione [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio