Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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“Carcere duro” e recupero del colloquio mensile perso


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I, SENTENZA 17 SETTEMBRE 2014, N. 38073 – PRES. VECCHIO; REL. CAVALLO

In assenza di specifiche disposizioni ministeriali, anche per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis Ord. penit. valgono le regole generali previste dall’ordinamento penitenziario non oggetto di sospensione. Conseguentemente, ove non espletato il colloquio mensile di un’ora con i familiari, qualora questi siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto, deve essere riconosciuta a tali detenuti, ai sensi dell’art. 37, comma 10, D.P.R. n. 230 del 2000, la possibilità di fruire, in sostituzione, di un colloquio prolungato sino a due ore.

[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. G.G., detenuto nella Casa circondariale di Cuneo e sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Penit., proponeva reclamo al Magistrato di sorveglianza di Cuneo avverso la disposizione impartita dalla direzione di quell’istituto che escludeva per i detenuti nei cui confronti era stata disposta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario, la possibilità di fruire, in sostituzione del colloquio mensile di un’ora con i familiari, ove non espletato, di un colloquio prolungato sino a due ore, D.P.R. n. 230 del 2000, ex art. 37, comma 10, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto. 2. Il Magistrato di sorveglianza adito, rigettava il reclamo con ordinanza deliberata il 18 novembre 2013, ritenendo, in estrema sintesi, che nella specie non sussistevano quelle “eccezionali circostanze” che sole consentivano la possibilità per un detenuto sottoposto a regime differenziato di poter fruire, D.P.R. n. 230 del 2000, ex art. 37, comma 10, di un colloquio “compensativo” di maggior durata (due ore). 3. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto impugnazione il V. chiedendone, anche attraverso memorie integrative, l’annullamento, evidenziando: per un verso, che già altro Magistrato di sorveglianza ha riconosciuto anche per i detenuti sottoposti a regime differenziato la possibilità di fruire, in sostituzione del colloquio mensile di un ora con i familiari, ove non espletato, di un colloquio prolungato sino a due ore, D.P.R. n. 230 del 2000, ex art. 37 comma 10, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto, sicché negare tale possibilità realizzerebbe una illegittima disparità di trattamento; per altro verso, che la tesi dell’applicabilità del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 37 comma 10, solo in caso di “eccezionali circostanze” doveva ritenersi illogica e contraddittoria. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.   CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal G. è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 1.1. Al riguardo va anzitutto precisato che sulla specifica questione oggetto del presente giudizio (assoluta e generale impossibilità per un detenuto nei cui confronti risultano sospese le normali regole di trattamento dei detenuti ed internati di fruire ex art. 35 Ord. Penit. – in alternativa al colloquio mensile di un’ora coi familiari, non svolto – di un colloquio prolungato sino a due ore, D.P.R. n. 230 del 2000, ex art. 37 comma 10, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto) questa Corte, di [continua..]

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