Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


LA CONTROVERSA AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RIESAME AVVERSO IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO AVANZATA DAL DIFENSORE DELL’ENTE NON FORMALMENTE COSTITUITO (Cass., sez. II, 9 febbraio 2015, n. 5725) In materia di responsabilità degli enti derivante da reato, è questione dibattuta nella giurisprudenza di legittimità l’ammissibilità della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta ai sensi dell’art. 324 c.p.p. dal difensore di fiducia dell’ente, in assenza di un previo atto formale di costituzione, secondo il disposto dell’art. 39, d.lgs. n. 231/2001. Tale norma, infatti, regola le modalità di intervento dell’ente nel procedimento, accollandogli l’onere di presentare una dichiarazione, contenente tra l’altro anche le generalità del rappresentante, in assenza della quale all’ente sarà preclusa la possibilità di partecipare in maniera completa al procedimento. Si discute quindi, se l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente sia o meno subordinato all’atto formale di costituzione nel procedimento a norma dell’art. 39, d.lgs. n. 231/2001. Un primo orientamento esclude la necessità di un formale atto di costituzione da parte dell’ente per esercitare il diritto di difesa nelle sue diverse forme. Questo indirizzo, in forza del disposto degli artt. 34 e 35, d.lgs. n. 231/2001 – secondo cui nel procedimento a carico degli enti si osservano, oltre alle norme specifiche contenute nel d.lgs. n. 231/2001, le disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili, – ritiene applicabili anche nell’accertamento degli illeciti amministrativi gli artt. 257 e 324 c.p.p., per cui il potere di proporre riesame avverso il decreto di sequestro spetta oltre che all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, anche al loro difensore, nominato ai sensi dell’art. 96 c.p.p., senza che sia richiesta la procura ai sensi dell’art. 100 c.p.p., necessaria ai fini della costituzione dell’ente nel procedimento. Tale tesi troverebbe conferma nell’art. 52, d.lgs. n. 231/2001, che riconosce all’ente la facoltà di proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, “per mezzo del suo difensore”, e non “per mezzo del proprio rappresentante legale”, dimostrando così che l’impugnazione della misura cautelare non è subordinata alla manifestazione di volontà da parte dell’ente di partecipare al giudizio ed alla conseguente costituzione nel giudizio stesso a norma dell’art. 39. In definitiva, viene dunque affermato da questo filone giurisprudenziale il diritto dell’ente, come di ogni altra persona imputata o indagata, di fruire della assistenza difensiva, [continua..]

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Fascicolo 3 - 2015