Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De Jure Condendo (di Danilo Certosino)


LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA Il 4 marzo 2015 la Commissione Giustizia del Senato in sede referente ha iniziato l’esame del d.d.l. S. 1738, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», presentato il 13 gennaio 2015 dal Ministro della giustizia Orlando, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan. Secondo quanto previsto dall’art. 1 del disegno di riforma, che fissa il contenuto della delega, il Governo dovrà adottare, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, attenendosi ai principi e criteri direttivi espressamente contenuti nel successivo art. 2. Merita ricordare che le figure del giudice onorario di tribunale (GOT) e del vice procuratore onorario (VPO), originariamente concepite con carattere transitorio, avrebbero dovuto rimanere in vigore sino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. La scadenza temporale del 31 dicembre 2009, prevista dall’art. 245, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (come modificato dall’art. 1, d.l. 40 maggio 2008, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 127) è stata, poi, prorogata, inizialmente al 31 dicembre 2013 (ad opera dell’art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228), e, successivamente, al 31 dicembre 2015 (secondo il disposto dell’art. 1, l. 27 dicembre 2013, n. 147). Il disegno di legge in esame, suddiviso in sette articoli, cerca, così, di attuare quella riforma organica della magistratura onoraria da tempo ritenuta necessaria, muovendosi lungo tre direttrici fondamentali: la creazione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari; la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace; la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari. Quanto al primo profilo, il d.d.l. S. 1738 si muove nell’ottica di introdurre le misure necessarie per una più razionale e funzionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la previsione di una disciplina omogenea per quanto concerne modalità di accesso, durata dell’incarico, tirocinio, conferma periodica, responsabilità disciplinare, rimodulazione delle mansioni sia in compiti di supporto al magistrato ordinario, sia di funzioni propriamente giudiziarie. Considerando l’elevato carico giurisdizionale che quotidianamente investe i magistrati onorari, risulta fondamentale che tale ruolo sia ricoperto da persone altamente qualificate; per questo si è ritenuto opportuno elaborare una disciplina abbastanza rigida sia in merito ai requisiti di ammissione, sia con riferimento alla formazione. Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lett. b) del disegno di [continua..]

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Fascicolo 3 - 2015