Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte Costituzionale (di Laura Capraro)


PER IL CONCORRENTE ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA È ILLEGITTIMA LA PRESUZIONE ASSOLUTA DI ADEGUATEZZA DELLA CUSTODIA IN CARCERE (C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 48) La Corte costituzionale ha dichiarato ancora una volta la illegittimità dell’art. 275, comma 3, secondo periodo c.p.p., «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Il regime cautelare descritto da tale disposizione è imperniato sulla doppia presunzione: relativa quanto alla sussistenza del periculum libertatis e assoluta quanto alla adeguatezza della sola custodia in carcere. Nel corso degli anni l’art. 275, comma 3, c.p.p. ha interessato procedimenti per una lista variabile di delitti, il cui nucleo immutabile è rappresentato dai delitti di criminalità o di “contiguità” mafiosa, cioè a dire il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e i delitti aggravati ai sensi del d.l. n. 152/91, in quanto commessi con il “metodo mafioso” (ossia avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p.), ovvero delitti realizzati al fine di agevolare l’attività di tali associazioni (per i quali pure, peraltro, è caduta l’obbligatorietà della custodia per effetto di Corte cost., sent. 25 marzo 2013, n. 57), previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., al quale rinvia l’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo. Dopo aver infatti escluso – sin quando i delitti di criminalità o contesto mafioso erano gli unici ad essere sottoposti al regime cautelare speciale – la denunciata violazione degli artt. 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost. (ord. 18 ottobre 1995, n. 450), la Corte ha successivamente inaugurato una stagione di pronunce di illegittimità, che hanno progressivamente ristretto l’area operativa di detto regime. L’unica fascia di reati per i quali è stata mantenuta la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere è, dunque, quella relativa ai fatti di criminalità mafiosa; rispetto ad essi – come confermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 6 novembre 2003, Pantano c. Italia – l’art. 275, comma 3, c.p.p. può considerarsi legittimo, atteso che esclusivamente tale misura può ritenersi idonea a «troncare i rapporti tra [continua..]

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Fascicolo 3 - 2015