Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Corte costituzionale (di Angela Procaccino)


Il ventaglio di prescrizioni della libertà vigilata ex art. 228, comma 2, c.p.p. permette al giu­dice di non applicare una misura di sicurezza detentiva in caso di trasgressione (C. cost., sent. 27 dicembre 2018, 250) Sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, c.p.p. e 231, comma 2, c.p., nella parte in cui non consentono al giudice di applicare la confisca in sede di aggravamento della misura di sicurezza personale della libertà vigilata, così non lasciandogli altra opzione che quella dell’adozione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro oppure di quella della colonia agricola. La Corte costituzionale, se da un lato ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, c.p.p., posto che l’attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza ad irrogare la confisca (come ogni altra forma di attribuzione) è riservata all’ampia discrezionalità del legislatore (forse ancor più in materia processuale: ex multis, sentenze n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013; ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013), dall’altro lato, ha ritenuto non fondata la seconda questione di legittimità, riferita all’art. 231, comma 2, c.p. ed ha, al contempo, fornito un’interpre­tazione costituzionalmente orientata della norma. La critica del giudice rimettente, per cui la misura della libertà vigilata non potrebbe essere sostituita altrimenti che con una misura di sicurezza aggravata, quale l’assegnazione a una colonia agricola oppure a una casa di lavoro – stante il combinato disposto di cui agli artt. 215 e 231 c.p. – è stata respinta innanzitutto, in forza della formulazione testuale dell’art. 231, comma 2, c.p., che esclude ogni automatismo, ex se lesivo della libertà personale. Ciò significa, ad avviso della Corte, che il giudice che ritenga, anche avuto riguardo alla «particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima», essere, allo stato, una misura detentiva sproporzionata ed eccedente le finalità di prevenzione, ben può limitarsi ad aggravare la stessa libertà vigilata, inasprendo le prescrizioni ex art. 228, comma 2, c.p., così rimanendo nell’ambito delle misure di sicurezza non detentive. (Con riferimento all’assegnazione a una casa di cura e di custodia, di cui all’art. art. 219 c.p., sulla possibilità di applicare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si veda, Corte cost., sentenza n. 208 del 2009. Come pure si vedano Corte cost., sent. n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004, per l’illegittimità [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2019