Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Aree condominiali e videoriprese a fini investigativi


In tema di videoriprese di comportamenti non comunicativi, deve escludersi che il pianerottolo posto all’ultima ram­pa di scale che dà accesso al lastrico di un edificio condominiale sia da considerarsi luogo di privata dimora, in quanto i luoghi condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti.

Sono pertanto utilizzabili nel procedimento cautelare i risultati delle videoriprese effettuate con un sistema di videosorveglianza installato dalla polizia giudiziaria.

[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1.– In data 1° marzo 2018 il Tribunale del riesame di Napoli emetteva il provvedimento con il quale confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti (omissis) per i reati di detenzione ed illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina. Nel caso in esame i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella, dopo avere monitorato l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di (omissis), hanno effettuato un servizio di monitoraggio con l’installazione di un sistema di videosorveglianza con microcamera nel pianerottolo del­l’ultima rampa di scala che dà accesso al terrazzo condominiale celato da una lastra di marmo. Il Tribunale del riesame ha ritenuto utilizzabili gli esiti di tali registrazioni ritenendo che il pianerottolo situato all’ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell’edificio, che è una parte condominiale in cui non insistono abitazioni private, non sia da considerare luogo di privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentano. 1.1. Con separati ricorsi (omissis) elevano i seguenti motivi. Con il primo motivo deducono la nullità della ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 189, 191 e 266, comma 2, c.p.p. Rilevano che l’unico indizio posto a sostegno della ordinanza di custodia cautelare è rappresentato dai fotogrammi, estratti dalle videoriprese che sono state effettuate su iniziativa della polizia giudiziaria, nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., e pertanto sono inutilizzabili ex art. 191 c.p.p. poiché non rientrano nella disciplina delle prove documentali atipiche, avulse dalla disciplina delle intercettazioni. Ritengono che il Tribunale sia incorso in un evidente travisamento della prova in quanto dalla informativa redatta dalla polizia giudiziaria (omissis), riportata sia nella richiesta di misura cautelare che nella ordinanza di custodia cautelare, i verbalizzanti hanno relazionato che sul pianerottolo vi era «l’ap­posizione, nelle porte di ferro che danno sul tetto, di chiavistelli e fermi installati ex post da abili fabbri, in modo da escludere della fruizione di quella parte comune del condominio i soggetti estranei». Pertanto, tenuto conto anche della descrizione dei luoghi fatta dai verbalizzanti, il pianerottolo, dove sono avvenute le videoriprese, è inaccessibile senza il consenso del titolare e non può essere equiparato ad un luogo aperto al pubblico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.– I ricorsi sono infondati. 2. – La questione di diritto sottesa agli odierni ricorsi impone di stabilire se il pianerottolo posto all’ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell’edificio in cui non [continua..]

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Fascicolo 2 - 2019