Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Wanda Nocerino)


Diversa qualificazione del fatto e accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova (C. cost., sent. 29 maggio 2019, n. 131) Il Gup del Tribunale ordinario di Catania solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2 e 521, comma 1 c.p.p., nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’art. 168-bis», in violazione degli artt. 3 e 24, comma 2 Cost., dal momento che «la preclusione per l’imputato di accedere ad una modalità anticipata di definizione del procedimento sarebbe indubbiamente lesiva [del diritto di difesa] nonché priva di razionale giustificazione, non essendo riconducibile ad una libera scelta dell’imputato o ad una inerzia al medesimo addebitabile», determinando «una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche […] giacché dipendente – piuttosto che da una scelta difensiva – dalla qualificazione giuridica del fatto di volta effettuata dal pubblico ministero». La Consulta si pronuncia nel senso della non fondatezza delle questioni sollevate, sulla base del rilevo per cui la norma censurata ben avrebbe potuto essere diversamente interpretata alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità stratificatasi in materia. Più nel dettaglio, la Corte precisa che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai condiviso, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass., sez. IV, 8 ottobre 2018, n. 44888; sez. III, 2 luglio 2018, n. 29622). Se, dunque, il giudice di appello investito dell’impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato è legittimato ad ammettere l’imputato alla sospensione del processo con messa alla prova allorché ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado a tale richiesta, a fortiori si deve ritenere che una simile possibilità debba essere riconosciuta al giudice di prime cure, allorquando – in esito al giudizio – riscontri che il suo precedente veto appaia ingiustificato in ragione della riqualificazione giuridica del fatto contestato (ex art. 521, comma 1 c.p.p.), sempre che l’imputato abbia richiesto il beneficio entro i termini indicati dall’art. 464-bis, comma 2 c.p.p. D’altra parte, «[U]una tale soluzione risponde a ovvie ragioni di economia [continua..]

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Fascicolo 5 - 2019