Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Lucio Camaldo)


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Nuovi strumenti per ampliare e migliorare la cooperazione informativa nell’Unione europea Sono stati recentemente approvati dalle istituzioni europee tre nuovi regolamenti, pubblicati in stretta successione tra di loro, volti a rafforzare e completare il sistema di gestione e scambio di dati o informazioni (c.d. “cooperazione informativa”) tra paesi appartenenti all’Unione europea. In particolare, il regolamento 2019/816 istituisce un nuovo strumento centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi; mentre i due regolamenti “gemelli” 2019/817 e 2019/818 prevedono moderni meccanismi per garantire l’in­teroperabilità (ossia l’interazione reciproca) tra i sistemi di informazione dell’UE, rispettivamente, nel settore delle frontiere e dei visti, e in quello della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Il regolamento (UE) 2019/816: il nuovo sistema relativo alle informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN). Il primo (e il più rilevante) atto normativo della triade è il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (in G.U.U.E., 22 maggio 2019, L 135/1), riguardante l’i­stituzione di un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (denominato ECRIS-TCN), nonché l’integrazione del già esistente sistema (ECRIS), con la finalità di favorire e intensificare lo scambio di informazioni relative ai precedenti penali di soggetti condannati in uno o più Stati membri dell’Unione europea. Il regolamento, ai sensi dell’art. 41, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma spetta alla Commissione, a norma dell’art. 35, fissare la data di avvio dell’inserimento dei dati nel sistema ECRIS-TCN da parte di ciascuno Stato membro, che coinciderà, dunque, con l’effettiva entrata in funzione del nuovo meccanismo centralizzato. Invero, la circolazione, a livello sovranazionale, delle informazioni estratte dal casellario giudiziale trova già una compiuta disciplina all’interno delle decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, quest’ultima istitutiva di ECRIS, definito «un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati dei casellari giudiziali di ciascuno Stato membro» (sul tema, v. G. DI PAOLO, Il riconoscimento degli effetti della condanna straniera e lo scambio di dati, in F. RUGGIERI (a cura di), Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, Torino, Giappichelli, 2017, p. 211 ss.). Tale sistema consente agli Stati membri [continua..]

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Fascicolo 5 - 2019