Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Il codice antimafia II (di Mariaivana Romano)


La l. 17 ottobre 2017, n. 161 e l'amministrazione giudiziaria dei patrimoni sottratti al crimine: una risposta, non sempre adeguata, alla richiesta di intervento legislativo

 

Il nuovo testo del codice antimafia reca in sé l’ansia del legislatore di fornire risposte pratiche su temi complessi ed estremamente delicati, aventi la propria origine nella normativa che si occupa della lotta alle organizzazioni criminali e non solo. Le modifiche, non sempre condivisibili, apportate dalla novella interessano in buona parte la gestione dei patrimoni sequestrati, a riprova della centralità di questo tema nell’ambito della disciplina antimafia.

Attraverso la adeguata amministrazione dei patrimoni sottratti alla criminalità, lo Stato offre una risposta proficua ai cittadini, restituendo loro quanto sottrattogli attraverso le attività illecite.

 

> <

The law n. 161/2017 and the Reform of the anti-mafia code: a not always adapt answer to the Italian problems about the management of the industries subtracted to the criminal organizations

 

The new text of the anti-mafia code carries with it the anxiety of the legislator to provide practical answers on complex and extremely delicate issues having its origin in the legislation that deals with the fight against criminal organizations and not only. The changes, which are not always shared, made by the new law in most of the management of seized assets, as proof of the centrality of this theme in the anti-mafia discipline.

Through the proper administration of assets subtracted to the criminal organizations, the Italian State offers a profitable response to citizens, giving them back what illegal activities stole them.

 
INTRODUZIONE La riforma del codice antimafia, che ha visto la sua definitiva approvazione il 27 settembre 2017, rappresenta un tentativo, per certi versi potenzialmente valido, di risolvere, tra l’altro, alcune delle problematiche rilevate dagli addetti ai lavori impegnati nell’amministrazione dei patrimoni sottoposti a sequestro, sotto la vigenza del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Scopo dell’introduzione delle modifiche normative in parola consiste, infatti, nell’accelerare il procedimento di confisca dei beni; nonché migliorare il controllo sulle aziende che patiscono il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, anche fissando criteri di trasparenza nella selezione degli amministratori giudiziari dei beni confiscati senza, per altro, trascurare il tema della tutela dei posti di lavoro nelle aziende sequestrate ed il potenziamento e la riorganizzazione dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. Ebbene, premessa imprescindibile è che gli sforzi del legislatore non hanno trovato grande entusiasmo da parte di chi ne ha criticato il risultato, ritenendo che l’effetto sortito altro non sia che un riscontro meramente mediatico a fronte di espresse esigenze di riorganizzazione e miglioramento del sistema. Ed infatti, se da un lato, la legge emanata ha scatenato tanto clamore per aver esteso l’ambito applicativo di misure patrimoniali anche a tipologie di reato che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata; dall’altro, detta estensione appare meramente formale, laddove i presupposti applicativi ne rendono decisamente difficile l’attuazione [1]. Che la legge in parola abbia introdotto modifiche parzialmente inaccettabili e lesive della dignità degli amministratori giudiziari è, poi, la considerazione espressa da alcuni esponenti della categoria, secondo cui il testo normativo dimostra come il legislatore, allo scopo di dare una risposta dura ai cosiddetti “fatti di Palermo”, ha elaborato un sistema iniquo, che rischia di indebolire l’azione di contrasto ai patrimoni illeciti ed ai fenomeni criminali che li generano [2]. E la detta valutazione prende le mosse proprio dalle incisive modifiche apportate al codice antimafia, con riguardo al Titolo III relativo all’amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. In particolare, infatti, il legislatore è significativamente intervenuto sul tema della nomina e della revoca dell’amministratore giudiziario, ha confermato l’obbligo di relazione, che questi è tenuto a redigere, ed è intervenuto sui compiti che gli vengono conferiti all’atto di nomina. Altri commenti sono stati espressi, al contrario, nel senso di rinvenire nel recente testo normativo l’introduzione di nuove tipologie di competenze professionali, non solo in relazione alle ipotesi di intervento giudiziario contemplato dai [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2018